11/06/2026

Inammissibilità del ricorso avverso procedura negoziata senza bando per la fornitura di farmaci esclusivi: ruolo della determinazione del massimale di spesa e dei principi del Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Eli Lilly Italia S.p.A. contro la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta da AREACOM per la stipula di accordi quadro concernenti la fornitura di farmaci esclusivi. Il ricorso lamentava la presunta indeterminatezza dell’oggetto della procedura (in termini di prodotti, quantità e prezzi), che non avrebbe consentito alla società ricorrente di valutare adeguatamente la propria partecipazione. Il Tribunale, tuttavia, ha riscontrato che la lex specialis conteneva tutte le informazioni necessarie, soprattutto il massimale di spesa quadriennale, calcolato sulla base della spesa storica, così che l’offerta risultava sufficientemente definita e conforme alle esigenze tipiche del settore dei farmaci esclusivi. Inoltre, secondo il TAR, la procedura non richiedeva la presentazione di una vera offerta, ma solo la manifestazione di interesse, escludendo così la lesione diretta e immediata delle posizioni giuridiche dell’operatore economico e quindi la legittimazione all’impugnazione immediata degli atti di gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla funzione della procedura negoziata senza bando, prevista dall’art. 76 D.Lgs. 36/2023 e dal D.L. 19/2026 per l’emergenza sanitaria e i bisogni dei pazienti cronici o rari che necessitano di farmaci coperti da brevetto e distribuiti da un solo operatore economico. Il TAR ha sottolineato che la procedura ha lo scopo di perseguire la continuità terapeutica e di evitare discontinuità nell’approvvigionamento di farmaci essenziali. In virtù del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e della fiducia nell’agire discrezionale della PA (art. 2 D.Lgs. 36/2023), viene riconosciuta alla stazione appaltante ampia discrezionalità nell’organizzazione della gara, a condizione che sia garantita la trasparenza e l’indicazione del valore stimato dell’accordo quadro (art. 59 D.Lgs. 36/2023). Nel caso specifico, non era richiesta la determinazione ex ante di quantità e prezzi per ciascun farmaco, ma solo del valore globale massimo, proprio per le peculiarità del mercato dei farmaci esclusivi, caratterizzato da elevata variabilità della domanda e dalla tutela della libertà prescrittiva dei medici. Il TAR ha rilevato che la contestazione del bando non era immediatamente ammissibile perché la lex specialis non aveva natura escludente e non ledeva direttamente una situazione soggettiva della ricorrente, che avrebbe potuto comunque manifestare interesse o continuare a operare secondo regole ordinarie.