Cumulo delle funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza nelle gare d’appalto: limiti, criteri di aggiudicazione e discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso di Studio Paris Engineering Srl contro l’aggiudicazione della gara per servizi di architettura e ingegneria da parte del Comune di L’Aquila a favore di Studio Tecnico Masucci Srl. Oggetto principale della controversia era la possibilità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, del Codice degli Appalti, di cumulare in capo al medesimo soggetto gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Il TAR ha interpretato la norma nel senso che il divieto di cumulo opera solo nel caso di lavori complessi e con rischi di interferenza, indipendentemente dal valore economico, respingendo la tesi del ricorrente che vorrebbe il divieto già al superamento della soglia economica. Il Tribunale ha inoltre escluso che le valutazioni della commissione sui punteggi tecnici fossero manifestamente illogiche o viziate, riaffermando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche discrezionali. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito del rigetto di quello principale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione sistematica dell’articolo 114, comma 4, del Codice degli Appalti, affermando che il cumulo delle funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza è vietato solo in presenza di lavori complessi e con rischi di interferenze, non già per il solo superamento della soglia di un milione di euro. In assenza di tale complessità – non adeguatamente provata in giudizio dalla ricorrente – il disciplinare di gara poteva legittimamente consentire il cumulo, come avvenuto. Sul piano procedurale, il TAR ha ricordato che le scelte tecniche e l’attribuzione di punteggi nelle offerte tecniche attengono a valutazioni discrezionali della commissione, sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità o abnormità. Le doglianze di Studio Paris si sono tradotte, secondo il Collegio, in mere espressioni di dissenso sull’operato della commissione e non vi erano elementi oggettivi che dimostrassero errori gravi o irragionevolezza. Il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria perdeva di interesse con la conferma dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 è stato richiamato per ribadire che la gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come prescritto per i servizi di architettura e ingegneria. Il Collegio ha valutato la conformità della procedura di valutazione dei punteggi tecnici ed economici alle previsioni di questo articolo, respingendo la censura relativa all’illogicità delle valutazioni e alla motivazione dei punteggi, ritenendo sufficiente la motivazione numerica e la suddivisione analitica dei criteri come previsto dal Codice.
L’articolo 114, comma 4, è stato al centro della controversia giuridica circa la possibilità di cumulo delle funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza. Il TAR ha fornito una interpretazione secondo cui il cumulo è vietato solo quando vi siano sia lavori complessi sia rischi di interferenza, indipendentemente dal valore dell’appalto. L’importo superiore al milione di euro non esclude di per sé il cumulo, a meno che non ricorra anche la complessità e la presenza di rischi. Tale interpretazione, ritenuta coerente col testo normativo, ha portato a ritenere legittima la clausola del disciplinare di gara che permetteva il cumulo delle funzioni, in assenza di prova della complessità dell’opera e di rischi di interferenza.



