Principio di rotazione e affidamento di appalti sottosoglia: legittimità dell’aggiudicazione al contraente uscente in presenza di indagine di mercato senza limiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso del Consorzio Fi.Fa. Network contro l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata alla Vigilantes Group s.r.l., gestore uscente, ritenendo legittima la partecipazione e l’aggiudicazione a quest’ultima. Il Tribunale ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della Vigilantes Group s.r.l. volto a contestare la partecipazione del Consorzio. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente. La sentenza chiarisce che il principio di rotazione negli appalti sottosoglia non si applica quando la stazione appaltante abbia effettuato un’indagine di mercato aperta, senza limitare il numero degli operatori invitati.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Abruzzo ha valutato la legittimità dell’aggiudicazione di un servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Teramo, in favore dell’attuale gestore uscente, a seguito di una procedura negoziata senza bando, preceduta da un’indagine di mercato senza limiti al numero di operatori invitabili. Il ricorrente principale ha lamentato la violazione del principio di rotazione, che vieta generalmente l’affidamento consecutivo allo stesso operatore; tuttavia, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 49 del Codice degli Appalti, detto principio non si applica quando l’indagine di mercato non pone limiti ai potenziali partecipanti. La Commissione ha accertato che la procedura era stata aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti e che la scelta finale si è basata esclusivamente sul confronto competitivo tra i due operatori che hanno presentato offerta. Per questi motivi il ricorso principale è stato respinto. Dato il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse. La sentenza rafforza così la funzione pro-concorrenziale dell’indagine di mercato aperta nei contratti sottosoglia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 49, che sancisce il principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia per evitare il consolidamento di rapporti privilegiati con il gestore uscente, viene applicato per affermare che tale principio non trova applicazione qualora l’indagine di mercato sia stata condotta senza limiti al numero di operatori potenzialmente invitati. La Procura, avendo pubblicato un avviso senza limitare i partecipanti, ha rispettato quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49, che appunto esclude il principio di rotazione in tali casi, rendendo legittima la partecipazione e l’aggiudicazione a favore del gestore uscente.



