Inammissibilità del ricorso del terzo classificato in gara d'appalto contro l'aggiudicazione – TAR Abruzzo, sentenza 27 maggio 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Edil Domus S.r.l., terza classificata in una gara per l’adeguamento sismico della Prefettura di Teramo, contro l’aggiudicazione alla Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl. La ricorrente aveva contestato solo la posizione della prima classificata, senza dedurre vizi a carico della seconda e senza notificare il ricorso a quest’ultima. Il Tribunale ha ritenuto mancante l’interesse a ricorrere, poiché, anche in caso di accoglimento, la ricorrente non avrebbe ottenuto immediatamente l’aggiudicazione in proprio favore, ma ciò avrebbe richiesto un ulteriore atto della stazione appaltante nei confronti della seconda classificata.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio processuale secondo cui un ricorso amministrativo è ammissibile solo se dall’annullamento dell’atto impugnato il ricorrente possa trarne un’utilità diretta, attuale e non meramente ipotetica. Nel caso concreto, la ricorrente, collocatasi terza, aveva contestato esclusivamente l’aggiudicazione alla prima classificata, confidando che, in caso di esclusione di quest’ultima, la stazione appaltante avrebbe poi svolto una verifica di anomalia anche nei confronti della seconda classificata e potenzialmente l’avrebbe esclusa, consentendo l’aggiudicazione alla ricorrente. Tuttavia, non essendo stati articolati motivi di ricorso contro la seconda classificata né dedotti vizi che potessero travolgere l’intera procedura, il TAR ha ritenuto l’azione inammissibile, in quanto fondata su un interesse solo eventuale e non attuale. La sentenza richiama consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui il terzo classificato ha interesse a ricorrere solo se agisce anche contro la seconda posizione o se denuncia vizi tali da invalidare l’intera gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 del Codice degli Appalti, relativo alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, è stato invocato in relazione ai costi della sicurezza dichiarati dai partecipanti alla gara. In particolare, la ricorrente lamentava che la stazione appaltante avrebbe dovuto estendere la verifica di anomalia ex art. 110 anche alla seconda classificata e non solo al primo. Tuttavia, il TAR, nell’accertare la carenza di interesse, ritiene irrilevante la doglianza in assenza di specifiche censure dedotte nei confronti della seconda classificata. L’articolo è quindi richiamato rispetto alle modalità di verifica della congruità delle offerte, ma non assume rilevanza decisiva ai fini della pronuncia sull’inammissibilità, dipendente piuttosto da profili di diritto processuale.



