15/07/2026
Art. 41Art. 101

Irricevibilità e Infondatezza del Ricorso su Gara d’Appalto: Rilevanza delle Notifiche Digitali e Interpretazione della Lex Specialis

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha dichiarato irricevibile e infondato il ricorso presentato dalla Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti contro l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di assistenza domiciliare al Consorzio Momiss. Il Tribunale ha rilevato gravi vizi processuali relativi all’omessa e tardiva notifica del ricorso alle amministrazioni interessate tramite PEC, come previsto dalla normativa recente. Inoltre, è stata riscontrata la non corrispondenza tra il file ricorso notificato e quello depositato, confermando l’inosservanza delle regole processuali digitali. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta errata applicazione della lex specialis in merito al calcolo del ribasso, confermando la correttezza della procedura di gara e l’esclusione della manodopera dal ribasso, in linea con il bando e il Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Abruzzo si sviluppa su più livelli: innanzitutto, sotto il profilo processuale, il Collegio ha riscontrato che la notifica del ricorso alle due amministrazioni coinvolte (Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele e Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano) è avvenuta in forma cartacea e non via PEC, come obbligatorio per soggetti presenti nei pubblici elenchi digitali; inoltre, la notifica via PEC, poi effettuata, è stata tardiva rispetto al termine decadenziale, rendendo irricevibile il ricorso. Il Tribunale ha poi rilevato che il file ricorso depositato a giudizio era diverso da quello notificato, in violazione della normativa sul PAT (Processo Amministrativo Telematico) che impone l’identità tra l’atto notificato e quello depositato. Sul piano sostanziale, il TAR ha respinto le doglianze della ricorrente sulla lex specialis, ritenendo che il bando fosse chiaro nell’escludere dal ribasso la voce di manodopera, così come prescritto dall’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso delle regole procedurali digitali e dell’interpretazione unitaria della lex specialis, con attenzione al principio di tutela dei livelli salariali nella disciplina degli appalti pubblici. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato in relazione alla disciplina sui costi della manodopera non ribassabili. Il TAR ha evidenziato come il bando della gara recepisse espressamente il vincolo imposto dal comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, il quale prescrive che i costi della manodopera non possano essere oggetto di ribasso per assicurare la tutela dei livelli salariali. La ricorrente aveva contestato che la controparte avesse formulato un ribasso solo sui servizi e non anche sulla manodopera, ma il Collegio ha chiarito che ciò era conforme alla lex specialis e al dettato normativo, respingendo la doglianza in quanto infondata.

Articolo 101

L’articolo 101 è stato invocato nei motivi aggiunti dalla ricorrente, a sostegno della tesi secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità formali delle offerte. Tuttavia, la sentenza non ha riscontrato alcuna violazione dei principi racchiusi nell’articolo 101, sia perché non sussistevano difetti sanabili in capo all’aggiudicataria (essendo il ribasso formulato secondo le regole del bando e non trattandosi di incompletezze o irregolarità rimovibili), sia perché le doglianze sulla presunta disparità di trattamento tra concorrenti sono state ritenute manifestamente infondate.

Articoli di riferimento