Revoca della gara d’appalto per servizi elettromedicali: legittimità della decisione di autotutela motivata da sopravvenute esigenze di contenimento della spesa sanitaria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso di Hospital Consulting S.p.A., che contestava l’annullamento (in realtà revoca) in autotutela della gara d’appalto per la gestione quinquennale dei servizi elettromedicali nelle aziende sanitarie abruzzesi e molisane, originariamente aggiudicata alla società. La revoca della gara è stata motivata dalle nuove esigenze regionali di riduzione della spesa sanitaria e revisione dei fabbisogni sopravvenute dopo l’aggiudicazione. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca, in quanto fondata su elementi sopravvenuti e su un interesse pubblico prevalente, e ha escluso l’illegittimità della previsione di una nuova gara a lotto unico e delle procedure negoziate ponte, respingendo tutte le censure formulate dalla ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la legittimità della revoca in autotutela dell’aggiudicazione di una gara pubblica, motivata dalla necessità di revisione e contenimento della spesa sanitaria a seguito di nuovi indirizzi strategici regionali. Il TAR chiarisce che il provvedimento contestato non costituisce un mero annullamento dell’aggiudicazione, ma una vera e propria revoca 'ex art. 21 quinquies L. 241/1990', determinata da fatti e interessi pubblici sopravvenuti, ovvero la modifica dei fabbisogni e delle risorse disponibili. La revoca non è dunque subordinata alle precedenti sentenze che avevano ritenuto regolare l’aggiudicazione, né sussiste alcun contrasto con i principi UE e i principi di concorrenza e trasparenza previsti dal Codice dei Contratti pubblici: l’aggregazione dei servizi in un lotto unico, infatti, è, al momento, solo una previsione programmatica e non produce effetti lesivi immediati per i ricorrenti. Il TAR ricorda che, secondo il principio di economia processuale, quando l’atto impugnato è fondato su più motivazioni autonome e almeno una di esse non è validamente contestata o è legittima, l’intero ricorso deve essere respinto. Inoltre, la previsione di procedure negoziate senza bando per i contratti ponte è ritenuta conforme alla disciplina del Codice degli Appalti, non essendo stata dimostrata la sussistenza di vizi o di effetti lesivi attuali per la ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 76 viene invocato da parte ricorrente per contestare la possibilità riconosciuta dall'amministrazione di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per i cosiddetti 'contratti ponte' nelle more della nuova gara, ritenendo che non ne ricorressero i presupposti. Il TAR, tuttavia, non riscontra irregolarità in tale scelta della stazione appaltante, ritenendo legittimo il ricorso alla procedura negoziata nelle circostanze emergenziali e transitorie descritte. La sentenza conferma quindi la corretta applicazione dell’articolo 76 nell’ambito della gestione delle esigenze sopravvenute dalla revoca della gara.



