Esclusione da gara pubblica e requisiti tecnici: legittimità del provvedimento in presenza di mancato rispetto della lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dall'ATI Zuccato HC s.r.l.-Arjo Italia S.p.A. avverso l’esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di sistemi antidecubito bandita da AREACOM. L’esclusione è stata ritenuta legittima poiché il prodotto offerto dall’ATI non rispettava due requisiti tecnici minimi (portata terapeutica e altezza massima del sistema) previsti dal Capitolato Tecnico. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la contestazione tardiva delle clausole tecniche della lex specialis e ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare carenze oggettive dell’offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che, nel caso di clausole tecniche chiare e prescrittive della lex specialis di gara (ad esempio, requisiti minimi inderogabili dei prodotti offerti), il mancato rispetto comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente, anziché attendere l’esclusione, avrebbe dovuto contestare subito la legittimità di tali requisiti se li riteneva irragionevoli o sproporzionati; essendo ormai tardiva quella doglianza, la stessa è stata dichiarata inammissibile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretto l’operato della Commissione Giudicatrice, che ha attribuito prevalenza ai dati risultanti dal manuale del dispositivo medico e non da altri documenti di parte. Infine, viene esclusa la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per integrare o sanare vizi relativi a caratteristiche sostanziali dell’offerta tecnica (ossia requisiti tecnici minimi), in quanto ciò altererebbe la parità di trattamento tra concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’esclusione dell’ATI ricorrente è stata formalmente comunicata da AREACOM ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 36/2023, che regola le modalità e i tempi delle comunicazioni ai concorrenti in caso di esclusione o aggiudicazione. La regolare comunicazione garantisce la conoscibilità e la trasparenza degli atti nei confronti degli operatori, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal Codice.
La ricorrente contestava la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Il TAR ha chiarito che l’art. 101 del Codice consente la sanatoria solo di omissioni, irregolarità o errori formali/documentali e non delle carenze sostanziali relative ai requisiti tecnici minimi dell’offerta. Chiarimenti o integrazioni che comporterebbero una modifica essenziale dell’offerta tecnica sono vietati, per garantire la par condicio tra i concorrenti.



