Legittimità dell'esclusione dalla gara per superamento del limite di subappalto previsto dalla lex specialis (categoria OS2-A): respinto il ricorso di R.W.S. S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso di R.W.S. S.r.l. contro la sua esclusione dalla procedura di gara per i lavori di restauro del Santuario della Madonna delle Grazie di Teramo. L’esclusione era dovuta alla volontà della ricorrente di subappaltare il 49% delle lavorazioni della categoria prevalente OS2-A, superando così il limite del 30% fissato dal disciplinare di gara. Il Tribunale ha ritenuto legittima sia la clausola limitativa del subappalto sia il provvedimento di esclusione, ribadendo che le offerte devono attenersi rigorosamente alla lex specialis e che il soccorso istruttorio o procedimentale non può essere attivato per modificare un elemento essenziale e chiaro dell’offerta. Di conseguenza, risultano respinte anche le ulteriori domande di reintegra e di risarcimento danni proposte dalla ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma che l’offerta di R.W.S. S.r.l., nella quale era espresso l’intento di subappaltare il 49% delle lavorazioni OS2-A, violava le regole di gara (lex specialis) che, per assicurare qualità e continuità tecnica delle opere, prescrivevano un tetto massimo del 30% al subappalto per tali lavorazioni specialistiche. Il TAR ribadisce che non era in discussione la qualificazione della società ma la conformità dell’offerta ai vincoli stabiliti dal bando e dal disciplinare. Tali limiti sono legittimi, in quanto previsti nella determina a contrarre (anche tramite richiamo a documentazione integrativa) e pienamente motivati per ragioni tecniche. Il TAR esclude la possibilità di attivare il soccorso istruttorio/procedimentale poiché la dichiarazione della percentuale di subappalto era chiara e costituiva elemento sostanziale dell’offerta. Si sottolinea il principio di rispetto dell’autovincolo dell’Amministrazione e della par condicio, non ammettendo modifiche dell’offerta in sanatoria. Non vi è, infine, violazione dei principi della massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione, perché la causa di esclusione deriva direttamente dalla violazione della lex specialis, cui l’Amministrazione stessa è vincolata. Respinta la domanda principale, viene automaticamente respinta anche la richiesta di risarcimento danni.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che si debba privilegiare la sostanza dell’offerta rispetto a mere formalità. Il TAR chiarisce che, proprio ai sensi di tale principio, il risultato da perseguire è quello di aggiudicare il contratto all’offerta che sia conforme ai requisiti tecnici e organizzativi posti a garanzia della qualità delle opere, tra cui le regole sul subappalto fissate dalla lex specialis.
È stato invocato per sostenere la nullità di cause di esclusione non espressamente previste dal Codice. Il TAR precisa che la causa di esclusione discende dalla violazione di un vincolo espressamente stabilito dalla lex specialis, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i concorrenti e rispetta i criteri di tassatività e massima partecipazione, non essendo introdotta una nuova causa di esclusione, ma applicando una regola chiara e nota a tutti.
Viene citato quale base normativa della procedura aperta adottata per l’affidamento dei lavori, confermando la legittimità della scelta procedurale operata dalla stazione appaltante, ma non incide sulle questioni di merito della controversia.
La ricorrente chiedeva l’attivazione del soccorso istruttorio o procedimentale per chiarire o correggere la dichiarazione sulla quota di subappalto. Il TAR rigetta tale richiesta, precisando che la dichiarazione era chiara e non ambigua, e che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rettificare elementi sostanziali e non semplici errori materiali, né per modificare la struttura dell’offerta.
L’articolo è richiamato in relazione alla regolarità della procedura di selezione, in particolare alla possibilità di inversione procedimentale e al rispetto delle condizioni di trasparenza e imparzialità nell’esame delle offerte, conformemente a quanto fatto dalla commissione di gara.
Costituisce il fondamento giuridico delle regole sul subappalto applicate nella procedura. Il TAR precisa che la lex specialis ha legittimamente posto un limite percentuale al subappalto (30% per OS2-A), in linea con l’art. 119 che consente alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le lavorazioni oggetto di specifiche limitazioni al subappalto per ragioni tecniche e di tutela del bene. La clausola in questione è motivata e integrata nella documentazione di gara, risultando quindi legittima anche sotto il profilo del rispetto dell’articolo 119.



