19/09/2026
Art. 1Art. 91Art. 101Art. 104Art. 119

Legittimità del soccorso istruttorio nella correzione di errori dichiarativi relativi al subappalto nelle procedure di gara d'appalto

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Abruzzo conferma la legittimità dell’aggiudicazione a Procaccia & C. S.r.l., ritenendo corretto il ricorso al soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per chiarire una contraddizione nel DGUE relativa alla dichiarazione di subappalto necessario per una categoria non posseduta (OS12A). Secondo il TAR, la volontà di subappaltare era stata manifestata nei termini richiesti già con la documentazione originaria, e la rettifica successiva era solo chiarificatrice, non modificativa del requisito o dell’offerta. Pertanto, il ricorso della terza classificata è stato respinto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla distinzione tra subappalto e avvalimento e sull’interpretazione coordinata delle diverse sezioni del DGUE. Il Collegio ha ritenuto che l’indicazione, nel DGUE originario, della categoria OS12A e della volontà di subappaltarla integralmente equivalesse a una dichiarazione sufficiente di subappalto necessario richiesto dalla lex specialis, nonostante l’errore materiale nella sezione relativa all’avvalimento. Il successivo chiarimento fornito tramite soccorso istruttorio non ha modificato l’offerta tecnica o economica né introdotto un nuovo requisito, ma ha risolto una contraddizione interna. La sentenza valorizza una lettura sostanziale e non formalistica delle dichiarazioni, ponendo al centro il principio del risultato e il favor partecipationis, e distingue il caso da precedenti più rigorosi (Cons. Stato n. 2635/2026), dove la volontà di subappalto necessario non era affatto desumibile. L’art. 101 del Codice degli Appalti legittima chiarimenti su dichiarazioni già presenti ma contraddittorie, purché non si configuri una modifica postuma dell’offerta, e l’art. 119 ritiene sufficiente l’indicazione puntuale di categoria e quota da subappaltare. La norma sull’avvalimento (art. 104) non va confusa con la disciplina del subappalto, trattandosi di istituti distinti. In conclusione, il ricorso viene respinto perché la procedura seguita dalla stazione appaltante ha rispettato la disciplina di gara e i principi generali del Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato per giustificare una lettura sostanziale e non formalistica della documentazione di gara. La stazione appaltante ha perseguito l’obiettivo di un affidamento efficace, evitando espulsioni per meri errori materiali laddove la volontà sostanziale fosse chiara e non alterasse la concorrenza o la par condicio.

Articolo 91

L’articolo è citato per precisare che il DGUE va valutato nella sua interezza e secondo le istruzioni del modello europeo. L’errore nella sezione sull’avvalimento non può annullare la dichiarazione positiva di subappalto resa nella sezione dedicata, poiché l’intera domanda di partecipazione, inclusi i dati qualificatori e le dichiarazioni, deve essere considerata in modo coordinato.

Articolo 101

Fondamentale nella sentenza, l’articolo disciplina il soccorso istruttorio, che viene ritenuto correttamente utilizzato per chiarire una incongruenza interna al DGUE senza modificare l’offerta tecnica o economica o introdurre una nuova scelta partecipativa. Il TAR sottolinea che sanare errori materiali in dichiarazioni già rese è consentito dalla norma.

Articolo 104

Viene citato per distinguere nettamente tra avvalimento e subappalto: la risposta negativa nell’apposita sezione del DGUE riguardava l’avvalimento (ossia il ricorso a capacità di altri soggetti), non il subappalto, che era stato invece dichiarato specificamente nella sezione propria.

Articolo 119

L’articolo è la base della disciplina sul subappalto e impone di indicare le lavorazioni e la percentuale che si intendono subappaltare. Nella sentenza si afferma che la dichiarazione resa da Procaccia & C. rispondeva a tale onere informativo e che la successiva rettifica era solo esplicativa rispetto alla dichiarazione originaria.

Articoli di riferimento