Improcedibilità del ricorso contro il criterio di territorialità in gara per appalto integrato dopo rettifica della Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da UCSI contro la gara per la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano. Il ricorso contestava la legittimità di un criterio di valutazione (criterio di territorialità) che premiava i concorrenti con sede legale in Abruzzo da almeno tre anni, ritenuto discriminatorio e lesivo della concorrenza. A seguito delle contestazioni, l’amministrazione ha modificato il criterio di gara, superando così le ragioni del ricorso, che è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla constatazione che, una volta modificato il disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante (AreaCom), non persiste più alcun interesse attuale e concreto all'annullamento degli atti originari impugnati: parte ricorrente stessa ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire l’azione. Il principio generale del processo amministrativo vuole che il ricorrente abbia la piena disponibilità dell’azione fino a quando la causa non sia trattenuta in decisione. Pertanto, il TAR, preso atto della rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse, non può entrare nel merito della controversia e deve dichiarare il ricorso improcedibile. La sentenza dispone anche la compensazione delle spese in ragione del comportamento collaborativo delle parti e della tempestiva modifica da parte della Stazione Appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che sancisce il principio del risultato, è stato citato dal ricorrente per sostenere che il criterio di territorialità violava i principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità, poiché favoriva operatori già radicati sul territorio e non assicurava una concorrenza efficace e il miglior risultato per l’amministrazione. Tuttavia, la modifica del criterio da parte della stazione appaltante ha reso la questione superata.
L’articolo 3, relativo al principio dell’accesso al mercato, è stato invocato per dimostrare che la previsione di un punteggio aggiuntivo solo per imprese con sede stabile in Abruzzo da almeno tre anni ledeva la par condicio, la concorrenza e il libero accesso degli operatori economici al mercato degli appalti pubblici, ostacolando la partecipazione extra-regionale. L’intervento dell’amministrazione a rettifica del criterio ha eliminato la causa di discriminazione.
L’articolo 44 è stato richiamato come base normativa della procedura di gara (appalto integrato), ma non costituisce oggetto del contendere. Nella sentenza la sua menzione serve a inquadrare la tipologia di appalto cui si applicavano le regole oggetto del ricorso.



