Rigetto del ricorso di GEDA s.p.a. contro l'aggiudicazione del servizio di verifica elisoccorso in Abruzzo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso presentato da GEDA s.p.a., seconda classificata, contro l'aggiudicazione alla RTI SIADN di una gara per servizi di supporto alla qualità del servizio di elisoccorso regionale. Dopo annullamento e rinnovazione della procedura da parte della stazione appaltante, tutti i motivi del ricorso - relativi a presunte carenze nei requisiti, illegittimità nella valutazione tecnica, conflitti di interesse e composizione della commissione - sono risultati infondati, inammissibili o improcedibili. Il Collegio ha confermato la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante sia in fase di verifica dei requisiti che nella valutazione tecnica dell'offerta, condannando la ricorrente alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la controversia relativa a una gara d'appalto per servizi di controllo qualità sull'elisoccorso, indetta da AREACOM. Dopo una prima aggiudicazione, AREACOM ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione e rinnovato la procedura, applicando il metodo del confronto a coppie per la valutazione tecnica. GEDA s.p.a. ha contestato l’ammissione e la vittoria della RTI SIADN, sollevando questioni su presunti difetti nei requisiti professionali, nella valutazione tecnica, nella composizione della commissione e nella presenza di possibili conflitti di interesse. Il TAR ha stabilito che: (1) il primo ricorso è improcedibile per perdita di interesse a seguito dell’annullamento e ripetizione della gara; (2) i motivi aggiunti presentati contro l’annullamento d’ufficio sono inammissibili per carenza di interesse attuale; (3) tutte le ulteriori censure sono infondate o non dimostrate, chiarendo che la normativa e la lex specialis consentivano che i requisiti esperienziali fossero posseduti dal raggruppamento nella sua interezza, e che la valutazione tecnica tramite confronto a coppie restringe l’ambito del sindacato del giudice amministrativo. Sulla presunta illegittimità della commissione, il TAR conferma che la sostituzione dei membri è obbligatoria solo se l'annullamento derivi da un vizio nella composizione. Quanto al conflitto di interessi, non è emersa prova di alcuna situazione oggettivamente rilevante. La domanda risarcitoria è stata respinta, le spese compensate secondo soccombenza.



