27/04/2026

Inammissibilità del ricorso contro gli atti di gara per difetto di interesse attuale in assenza di clausole immediatamente escludenti

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Santex SpA contro una gara d'appalto bandita da AreaCom per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza, poiché la società ricorrente, pur contestando le clausole relative all'individuazione e all'applicazione del CCNL, ha comunque regolarmente partecipato alla gara presentando offerte in sei dei sette lotti. Non essendo le clausole impugnate immediatamente escludenti, il TAR ha ritenuto insussistente l'interesse attuale e concreto al ricorso sia al momento della proposizione che della decisione, escludendo la lesività degli atti censurati.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull'assenza di un interesse attuale e concreto, requisito necessario per l'ammissibilità di un ricorso amministrativo. Nel caso di specie, Santex SpA ha criticato le clausole della lex specialis di gara riguardanti l'indicazione dei CCNL applicabili, sostenendo che tali clausole sarebbero state ostative alla partecipazione. Tuttavia, la società ha effettivamente partecipato alla gara, dimostrando nei fatti che le clausole contestate non precludevano la presentazione dell'offerta e non avevano quindi carattere immediatamente escludente. Giurisprudenza consolidata ritiene che solo le clausole che impediscono in modo oggettivo ed assoluto la partecipazione legittimano un'impugnazione immediata; diversamente, l'interesse a ricorrere sorge solo in caso di esclusione o mancata aggiudicazione. In mancanza di lesività attuale, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese.