Legittima l’aggiudicazione dell’appalto per la “Cittadella della Cultura” a Teramo: il TAR respinge il ricorso e i motivi aggiunti dell’ATI seconda classificata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti presentati dall’ATI Cingoli, seconda classificata, avverso l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della “Cittadella della Cultura” all’impresa Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l. Tutte le doglianze sollevate — dalla presunta mancanza dei requisiti SOA specifici e delle dichiarazioni richieste, all’irregolarità della garanzia provvisoria, alla validità delle certificazioni di qualità, fino all’assenza di verifica dell’anomalia dell’offerta — sono state giudicate infondate o comunque sanate tramite il soccorso istruttorio, sempre nel rispetto dei principi della procedura e della par condicio. Di conseguenza, l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima e la ricorrente condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il ricorso di una ATI concorrente che aveva contestato l’aggiudicazione dell’appalto alla società vincitrice sollevando profili relativi alla carenza di requisiti di qualificazione (SOA per la categoria OS30), presunte irregolarità nelle dichiarazioni ambientali, difformità nei dati occupazionali, nonché la validità della certificazione ISO 37001/2016 e l’adeguatezza della garanzia provvisoria presentata. Il TAR, attraverso una puntuale applicazione delle norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e mediante un’analisi esaustiva della documentazione e delle procedure seguite dalla stazione appaltante, ha chiarito che: 1) il cosiddetto “principio di assorbimento” consente di considerare la certificazione SOA per la categoria OG11 sufficiente anche per le specializzate OS3, OS28, OS30; 2) i difetti formali nelle dichiarazioni ambientali e nelle garanzie sono sanabili attraverso il soccorso istruttorio, applicabile anche dopo l’aggiudicazione purché la sanatoria riguardi aspetti amministrativi e non l’offerta tecnica/economica sostanziale; 3) non vi erano difformità rilevanti nelle dichiarazioni occupazionali né omissioni gravi tali da giustificare l’esclusione automatica; 4) la certificazione ISO 37001 presentata era valida secondo i criteri minimi accettati anche a livello europeo; 5) infine, la verifica dell’anomalia dell’offerta, in base alla nuova disciplina codicistica, ricade nella discrezionalità della stazione appaltante e non vi erano elementi per sindacare l’esito della stessa. La decisione si fonda sul principio secondo cui occorre evitare un formalismo eccessivo a scapito della migliore offerta e in presenza di una stazione appaltante che abbia operato correttamente e in buona fede.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 è stato invocato dall’ATI ricorrente per lamentare l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta della società aggiudicataria. Il TAR ha spiegato che, con le nuove regole del d.lgs. 36/2023, la valutazione della anomalia viene rimessa alle scelte discrezionali della stazione appaltante, in assenza di una soglia automatica, e che non vi erano elementi oggettivi che giustificassero il sindacato giurisdizionale sull’operato della PA. Il TAR ha quindi escluso la necessità di una verifica automatica, ritenendo sufficiente la motivazione fornita dalla stazione appaltante, in conformità all’articolo 110.



