28/10/2025
Art. 71Art. 101Art. 108

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Scoppito: legittima la richiesta di chiarimenti e l’aggiudicazione all’offerta con ribasso temporale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dalla società Coccia Vincenzo Srl contro la procedura di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico del Comune di Scoppito, confermando la legittimità dell’aggiudicazione alla società Costruzioni Iannini Srl. Il ricorso lamentava presunte irregolarità procedurali, disparità di trattamento e insufficienza della motivazione nelle valutazioni delle offerte, specie in relazione alla richiesta di un cronoprogramma per giustificare la significativa riduzione dei tempi di esecuzione proposta dall’aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze, affermando che la richiesta di chiarimenti e di un cronoprogramma successivi alla presentazione delle offerte era legittima e non costituiva disparità di trattamento, e che la valutazione di congruità sulle giustificazioni dell’aggiudicataria era sufficientemente motivata. Anche le contestazioni sulla seconda classificata sono state rigettate per difetto di interesse e infondatezza. Condannata la ricorrente alle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR esamina nel merito tutte le doglianze della società ricorrente e le respinge, ritenendo che l’operato della stazione appaltante sia stato corretto e conforme alla normativa sugli appalti pubblici. In particolare, il Tribunale chiarisce che la richiesta di presentazione di un cronoprogramma, necessaria a verificare la fattibilità della significativa riduzione dei tempi proposta dall’aggiudicataria, rientra nei poteri della commissione di gara e non viola il principio di parità di trattamento, dal momento che tale documento non era richiesto a corredo dell’offerta tecnica da parte di tutti, ma è stato legittimamente richiesto solo all’aggiudicataria a fini di verifica. Il TAR esclude il ricorso al soccorso istruttorio, perché l’integrazione richiesta non ha modificato l’offerta, ma ha fornito chiarimenti su elementi già contenuti. Viene altresì respinta la censura di mancata motivazione, poiché, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il giudizio sulla non anomalia dell’offerta può essere motivato anche solo con l’esplicita condivisione delle giustificazioni addotte. Anche le doglianze sulla seconda classificata vengono rigettate, sia perché la ricorrente era terza e quindi non avrebbe comunque ottenuto l’aggiudicazione, sia perché la violazione dedotta non precludeva la segretezza dell’offerta temporale. Non si ravvisano, quindi, né violazioni procedurali né eccessi di potere. In ragione della soccombenza, la Coccia Vincenzo Srl è stata condannata alle spese legali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 è stato richiamato per la corretta indizione e gestione della procedura aperta, che ha consentito la partecipazione di qualsiasi operatore economico e ha fissato i termini per la presentazione delle offerte. La sentenza conferma che la procedura è stata regolarmente impostata e condotta secondo il modello previsto dall’articolo 71 del Codice, senza rilievi sulla fase pubblicistica del bando e dell’ammissione degli operatori.

Articolo 101

L’articolo 101 è stato invocato dalla ricorrente per lamentare un uso improprio del soccorso istruttorio e presunti vizi nell’attività di richiesta di chiarimenti. Il TAR precisa che la richiesta di un cronoprogramma all’aggiudicataria, formulata a seguito di perplessità sulla sostenibilità del ribasso temporale, non costituisce un’indebita integrazione dell’offerta né un’applicazione distorta del soccorso istruttorio vietata dall’articolo 101, ma rientra nella verifica di congruità e nella richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta, senza modificarne la sostanza.

Articolo 108

L’articolo 108 è stato applicato in quanto la procedura di aggiudicazione si è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (comprensivo di punteggi per offerta tecnica, economica e temporale). La sentenza ribadisce che la stazione appaltante ha rispettato i criteri di valutazione previsti dall’articolo 108, ponderando correttamente qualità, prezzo e tempi, e ha legittimamente effettuato la verifica della sostenibilità delle offerte temporali in linea con i parametri fissati dal Codice degli Appalti.

Articoli di riferimento