TAR Abruzzo: legittima l'aggiudicazione a Pissta Group Srl per il servizio di ripristino sicurezza stradale – Respinto il ricorso di Viabilità Sicura Srl
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso di Viabilità Sicura Srl contro l'aggiudicazione, da parte della Provincia di Teramo, della concessione per il servizio di ripristino della sicurezza stradale a Pissta Group Srl. Il ricorso era fondato su presunte irregolarità nell'attribuzione dei punteggi, sulla presunta anomalia dell'offerta della vincitrice, sugli aspetti ambientali (CAM) e su asserite irragionevolezze nei criteri di gara. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente applicato la normativa e i criteri di gara, escludendo vizi tali da giustificare l'annullamento degli atti impugnati. Respinte anche le domande di subentro e risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza numerosi motivi di ricorso proposti da Viabilità Sicura Srl, tra cui errori di attribuzione punteggi, presunta anomalia dell’offerta aggiudicataria, omessa previsione dei CAM e criticità nei criteri di gara. Il TAR ha stabilito che: (1) la valutazione delle offerte e la conseguente assegnazione dei punteggi, specie sui subcriteri migliorativi, è stata effettuata in modo legittimo e trasparente; (2) le censure sull’anomalia sono generiche e basate su mere differenze rispetto a preventivi di mercato, senza analitica dimostrazione dell’incongruità; (3) le contestazioni sull’omessa applicazione dei CAM sono tardive e, nel merito, infondate poiché il servizio oggetto della gara non ricade nell’ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 23/6/2022; (4) la scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. Le censure proposte in memoria, senza formale ricorso per motivi aggiunti, sono state dichiarate inammissibili. La domanda di annullamento, il subentro e la richiesta di risarcimento sono state tutte respinte; le spese sono state poste a carico di parte ricorrente.



