Legittimità dell'aggiudicazione in gara per forniture sanitarie e interpretazione delle clausole tecniche: rigetto del ricorso della terza classificata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della società Tecnosoluzioni S.r.l., terza classificata nella gara per la fornitura di dispositivi medici pediatrici indetta dalla ASL BT, che impugnava l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Cair Italia S.r.l. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'ammissione delle prime due classificate per carenza di una certificazione specifica richiesta dalla legge di gara e per l'omessa verifica dell'anomalia di un'offerta con forte ribasso economico. Il tribunale ha ritenuto che la clausola tecnica in questione dovesse essere letta secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, escludendo la necessità di una certificazione scientificamente inesigibile e riconoscendo la validità della documentazione prodotta dalle concorrenti. Non è stata esaminata la questione sull’anomalia dell’offerta per carenza di interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione poggia sulla corretta interpretazione delle clausole della lex specialis di gara e sui principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equivalenza funzionale. Il tribunale ha stabilito che, se una prescrizione della legge di gara (come la richiesta di 'assenza totale' di residui di agenti sterilizzanti) impone un requisito tecnicamente irrealizzabile e non richiesto dagli standard internazionali, ciò non comporta l’automatica esclusione dei concorrenti che presentino documentazione equivalente (quali marcatura CE e conformità agli standard ISO di sicurezza). Tale lettura evita formalismi inutili che non corrispondono all’interesse pubblico alla sicurezza sanitaria. Riguardo alla lamentata mancata verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, il TAR ha ritenuto che la ricorrente, essendo terza classificata, non avesse interesse concreto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, poiché non avrebbe comunque potuto subentrare nel contratto. Si conferma anche che nel processo amministrativo le domande avanzate da altri concorrenti devono essere proposte con formali ricorsi incidentali/autonomi, non solo mediante memorie difensive.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 è stato richiamato dalla stazione appaltante per sostenere che, in assenza di una previsione specifica nella legge di gara, non sussisteva un obbligo di esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia. Il TAR conferma questa posizione: la normativa in materia di esclusione automatica per offerte anomale si applica solo in presenza dei requisiti previsti dall’articolo (ad esempio, determinati importi e condizioni) e se prevista negli atti di gara. Nel caso concreto, non era stato previsto un automatismo e la stazione appaltante ha legittimamente valutato la documentazione di conformità presentata dai concorrenti, senza essere tenuta ad avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia sulla base di una richiesta non imposta dalla disciplina di gara.



