Rigetto del ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara d’appalto “Viabilità Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” e chiarimenti sui requisiti di commissione e valutazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti presentati dalla società Glob.Ser. Soc. Coop, terza classificata nella gara per la realizzazione della viabilità Circumvallazione Nord-Ovest Apricena, che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della prima classificata CO.BIT. S.r.l. e la ripetizione della gara. Il Tribunale ha accertato che la ricorrente non aveva interesse concreto né aveva dimostrato vizi capitativi nella procedura, nella composizione della commissione giudicatrice, nei criteri di valutazione, nella verifica dei requisiti tecnici e nella gestione delle offerte migliorative. Le valutazioni della commissione sono ritenute espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di macroscopici errori. Inoltre, le censure sulla procedura di progettazione e validazione, così come su presunte carenze progettuali o ambientali, sono state ritenute tardive o infondate. Spese compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su una serie di motivazioni tecnico-giuridiche. Anzitutto, il ricorso introduttivo è ritenuto inammissibile perché diretto contro un atto endoprocedimentale e non contro la determinazione finale di aggiudicazione (art. 17 d.lgs. 36/2023), senza immediata lesività. Sui motivi aggiunti, il TAR valuta che la commissione giudicatrice era legittimamente nominata ai sensi dell’art. 93, in quanto composta da professionisti tecnici del settore dei lavori pubblici, senza necessità di un titolo specifico (ingegneri) rispetto a quello richiesto. Le valutazioni tramite il metodo del confronto a coppie sono giudicate come esplicazione di ampia discrezionalità tecnica e, in assenza di manifeste illogicità o errori procedurali, non sono sindacabili dal giudice amministrativo.
Riguardo ai criteri di valutazione e motivazione, il TAR conferma che la lex specialis e i punteggi numerici sono idonei a motivare le scelte della commissione, in conformità all’art. 108. Sulle offerte migliorative, si chiarisce che sono ammissibili se non alterano i caratteri essenziali dell’opera e che la distinzione tra migliorie e varianti è stata rispettata. In merito ai requisiti di partecipazione (SOA, D.M. 37/2008), il TAR ribadisce che alcune abilitazioni sono richieste solo in fase esecutiva e non per l’ammissione alla gara (art. 100). Le doglianze relative a presunte carenze progettuali o ambientali (VIA, VAS, rischio bellico) vengono respinte come tardive, poiché avrebbero dovuto essere immediatamente impugnate con la lex specialis (art. 5, buona fede e tutela dell’affidamento). Infine, il TAR respinge i rilievi sulla regolarità della sequenza di approvazione progettuale (artt. 41 e 42), confermando l’avvenuta verifica e validazione. Nel complesso, la sentenza rafforza la distinzione tra vizi radicali immediatamente impugnabili e questioni rimesse alla discrezionalità tecnica.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per escludere la possibilità di impugnare in modo tardivo carenze della lex specialis dopo aver partecipato alla gara; sottolinea il dovere di buona fede e tutela dell’affidamento reciproco tra operatori economici e stazione appaltante, per cui le contestazioni relative a vizi radicali del bando devono essere proposte subito e non dopo l’esito sfavorevole.
Fondamentale per qualificare la determinazione impugnata con il ricorso introduttivo come atto endoprocedimentale e non come aggiudicazione definitiva; ha determinato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza di immediata lesività.
Rilevante per valutare le censure sulla correttezza della sequenza di progettazione dell’opera. Il TAR conferma che sono stati rispettati i livelli e i contenuti della progettazione previsti dalla norma.
Usato per escludere che vi fossero irregolarità nella verifica e validazione del progetto esecutivo, essendo stato documentato il rispetto delle procedure previste dall’articolo.
Richiamato nelle valutazioni sui requisiti specifici per consorzi e sulle modalità di partecipazione dei consorziati; il TAR chiarisce che eventuali incertezze sulla modalità di partecipazione non giustificano l’esclusione in assenza di un danno concreto per la ricorrente, terza classificata.
Rilevante per chiarire la distinzione tra RTI e consorzi ordinari; la doglianza della ricorrente sulla posizione del secondo classificato non è idonea a giustificare il suo interesse al ricorso.
Cita la procedura aperta applicata e la legittimità della indizione di gara attraverso questa modalità.
Rilevante per la verifica dei bandi e dei requisiti di informazione nella lex specialis, confermando il rispetto delle modalità previste per la predisposizione e pubblicazione dei documenti di gara.
Al centro della valutazione di legittimità della composizione e competenza della commissione giudicatrice; il TAR conferma che la nomina di architetti e geometri era sufficiente, dato il requisito normativo di esperienza nel settore e non di specifico titolo professionale.
Menzionato per la verifica dei requisiti degli operatori economici e la procedura di assegnazione definitiva, confermando la regolarità delle verifiche eseguite post-gara.
Richiamato nel rigettare la censura sulla mancanza di abilitazioni tecnico-professionali (DM 37/2008), confermando che la SOA soddisfa i requisiti di partecipazione e che altre abilitazioni possono essere richieste in fase esecutiva.
Centrale per valutare la legittimità dei criteri di aggiudicazione, la predeterminazione dei punteggi, la corretta applicazione del confronto a coppie e la sufficienza della motivazione numerica delle valutazioni tecniche.
Utilizzato per confermare la legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria e la regolarità della sua ammissione dopo le spiegazioni ritenute congrue.



