Diniego del TAR alla richiesta di compensazione prezzi per lavori PNRR dopo accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI): irricevibilità del ricorso contro il silenzio della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio Stabile Agoraa contro l'ASL Bari, che contestava il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di compensazione dei prezzi a seguito dell'incremento dei costi dei materiali nei lavori PNRR. Il Tribunale, riconoscendo la natura alternativa e non cumulativa tra il contributo ottenuto dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) e il meccanismo di compensazione straordinaria dei prezzi ex art. 26, D.L. 50/2022, ha ritenuto che, una volta aggiornati ex ante i prezzi con il FOI, non sussiste più il presupposto per accedere alla compensazione ex post. Invitalia, quale centrale di committenza, è stata estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione della disciplina emergenziale introdotta per far fronte all’aumento eccezionale dei prezzi nei contratti pubblici (art. 26, D.L. 50/2022). Il Tribunale ha stabilito che il Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) e il meccanismo di compensazione prezzi sono strumenti alternativi e non cumulabili, in quanto rivolti a fasi distinte del programma di appalto (uno ex ante e uno ex post), ma con la stessa finalità di tutelare l’equilibrio finanziario degli operatori. In presenza di un aggiornamento ex ante dei prezzi tramite il FOI per l’intervento oggetto di gara, il successivo accesso alla compensazione straordinaria non è più ammissibile. Il silenzio della stazione appaltante, dunque, non costituiva inadempimento, bensì corretta applicazione della normativa. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché non sussisteva alcuna disparità di trattamento irragionevole. Per quanto riguarda Invitalia, il TAR ha ribadito la netta separazione tra la fase di affidamento (di cui la centrale di committenza è responsabile) e la fase esecutiva del contratto (di competenza esclusiva della stazione appaltante), escludendo ogni coinvolgimento di Invitalia nelle pretese per la revisione prezzi. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.



