Esclusione della cumulabilità tra compensazione prezzi e Fondo Opere Indifferibili negli appalti PNRR: legittimità del silenzio-inadempimento della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso del Consorzio Stabile Agoraa che chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio tenuto dall’ASL Bari sulla richiesta di compensazione prezzi per aumenti eccezionali dei materiali nel quadro di un appalto PNRR. Il Tribunale ha riconosciuto che la stazione appaltante aveva già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili (FOI), strumento alternativo e non cumulabile con la compensazione prezzi ex art. 26, comma 6-ter DL 50/2022, escludendo così la fondatezza della pretesa. Invitalia, quale centrale di committenza, è stata estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta la distinzione tra le misure straordinarie poste dal legislatore per fronteggiare l’aumento dei prezzi nei contratti pubblici relativi al PNRR: il Fondo Opere Indifferibili (FOI), destinato ad aggiornare ex ante i quadri economici delle opere, e la compensazione prezzi ex post, applicabile solo se il FOI non è stato utilizzato. Il TAR ha affermato che i due strumenti sono alternativi e il ricorrente, avendo già beneficiato del FOI (che aveva consentito la partecipazione alla gara con prezzi aggiornati), non può richiedere la compensazione prezzi. Il silenzio dell’ASL Bari, quindi, non rappresenta un comportamento illecito, ma è imposto dalla legge che vieta la duplicazione degli aiuti per la medesima voce di costo. La domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti e, in ogni caso, infondata. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché il sistema normativo contempla in maniera ragionevole percorsi diversi secondo la situazione di ogni appalto. Infine, le spese sono state compensate tra le parti.



