Annullamento dell’aggiudicazione per mancanza della dichiarazione di subappalto necessario in gara di appalto pubblico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha annullato il decreto di aggiudicazione di una gara pubblica per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, disposto in favore di una società che non aveva, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la qualificazione SOA obbligatoria per una delle categorie scorporabili né aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto necessario. Il soccorso istruttorio, utilizzato per sanare questa carenza dopo la scadenza dei termini, è stato ritenuto illegittimo perché viola il principio di parità di trattamento tra concorrenti. Di conseguenza, il contratto stipulato è stato dichiarato inefficace e disposto il subentro del ricorrente, che ha partecipato correttamente alla gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio che in una gara pubblica, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati validamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di specie, il requisito della qualificazione SOA obbligatoria per la categoria OS21 era indispensabile e poteva essere sostituito solo dalla dichiarazione preventiva di voler ricorrere al subappalto necessario, che serve a supplire la mancanza di qualificazione. Il mancato inserimento di questa dichiarazione al momento dell’offerta, con la successiva possibilità di sanare la carenza tramite soccorso istruttorio, è illegittimo perché altererebbe la par condicio competitorum, cioè l’uguaglianza e trasparenza tra i partecipanti alla gara. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso del concorrente escluso, annullando l’aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto eventualmente stipulato, disponendo il subentro del ricorrente. La decisione richiama un’interpretazione rigorosa degli obblighi di qualificazione e delle modalità di dichiarazione del subappalto necessario, confermando la giurisprudenza che nega la possibilità di sanare tali carenze con atti successivi al termine di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 119 del Codice degli Appalti disciplina il subappalto e distingue tra subappalto facoltativo e necessario. Nella sentenza, si è applicata questa distinzione per affermare che il subappalto necessario, essendo un requisito di qualificazione, deve essere dichiarato dalla concorrente sin dalla presentazione dell’offerta. La mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario non può essere sanata con il soccorso istruttorio perché rappresenta una lacuna che incide sulle condizioni di ammissione alla gara e, se ammessa, violerebbe il principio di par condicio competitorum. Pertanto, la società aggiudicataria priva di tale dichiarazione non aveva i requisiti per partecipare validamente alla gara, motivazione che ha portato all’annullamento della sua aggiudicazione.



