07/09/2026
Art. 100

Difetto di giurisdizione nelle controversie sulla sorte dei contratti di servizio pubblico locale dopo accertamento di aiuti di Stato illegittimi: il caso FSE/Regione Puglia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario nella controversia promossa dall’ANAV contro la Regione Puglia e FSE s.r.l. L’associazione chiedeva la nullità e/o risoluzione dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale affidati a FSE, in seguito al riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE, di aiuti di Stato illegittimi concessi a FSE. Il TAR ha ritenuto che, una volta esaurita la fase pubblicistica di gara e stipulato il contratto, ogni questione sulla validità, efficacia o risoluzione dei rapporti negoziali, così come le domande risarcitorie per concorrenza sleale, compete al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi e di rapporti privatistici tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la possibile illegittimità degli aiuti di Stato, riconosciuta dal giudice europeo e nazionale, non trasla la competenza sulla sorte dei contratti già stipulati dal giudice ordinario a quello amministrativo. Il TAR individua il cuore della questione nel petitum sostanziale: l’ANAV ha chiesto l’annullamento o la risoluzione di contratti in essere (fase esecutiva), non l’annullamento di atti amministrativi di affidamento o di gara (fase pubblicistica). Pertanto, applicando il principio del doppio binario giurisdizionale, è esclusiva la competenza del giudice amministrativo solo sulle gare e gli affidamenti, mentre la fase esecutiva e patologica del contratto e le relative azioni (invalidità, risoluzione, decadenza, risarcimento per concorrenza sleale) rientrano nella sfera del giudice ordinario. Il TAR rimarca che il fatto che la criticità origini da un aiuto di Stato illegittimo accertato dall’UE o dal Consiglio di Stato non muta la natura privatistica delle azioni proposte e non rende la lesione di un interesse legittimo, restando invece nell’alveo dei diritti soggettivi. La richiesta di subentro provvisorio e quella di risarcimento sono, inoltre, meri effetti dipendenti dalla domanda principale e anch’esse ricadono sotto la giurisdizione ordinaria. Da qui la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 100

L’articolo 100 del Codice degli Appalti viene citato tra i motivi di ricorso (violazione della disciplina sui requisiti di ordine speciale), ma il TAR evidenzia che la contestazione dell’idoneità di FSE a mantenere la qualità di affidatario – anche in relazione a sopravvenienze come la perdita dei requisiti – attiene a rapporti già contrattualizzati. Tali questioni, secondo la sentenza, vanno sottoposte al giudice ordinario perché concernono la permanenza o meno delle condizioni per l’esecuzione del rapporto obbligatorio già perfezionato e non la procedura di gara (che sarebbe di competenza amministrativa); la verifica dei requisiti in fase esecutiva, quindi, non determina una lesione di interesse legittimo ma, eventualmente, incide sul diritto soggettivo delle parti in rapporto paritetico.

Articoli di riferimento