Annullamento dell’esclusione di ASD Gargano Academy dalla gara per la concessione del campo sportivo di Vico del Gargano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione Sportiva ASD Gargano Academy contro l’esclusione dalla gara per la concessione quinquennale del campo sportivo comunale di Vico del Gargano. L’esclusione era stata disposta per presunta falsa dichiarazione sul numero degli iscritti, ma il giudice ha ritenuto che il bando di gara richiedeva il solo dato relativo agli iscritti all’associazione, non anche ai tesserati federali. Pertanto, la commissione di gara ha errato nell’applicare un criterio più restrittivo di quello previsto dal bando. Il tribunale ha quindi annullato l’esclusione, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e i successivi provvedimenti di aggiudicazione alla controinteressata, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere la concessione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, in caso di divergenza tra le previsioni del bando e quelle del regolamento comunale, prevale la disposizione del bando se questa è chiara e univoca. Nel caso in esame, il bando richiedeva il numero degli ‘iscritti’ all’associazione per l’attribuzione del punteggio tecnico, senza menzionare il necessario possesso del tesseramento federale. La stazione appaltante, invece, aveva interpretato in senso più restrittivo la clausola, escludendo la ASD Gargano Academy per asserita mendacità delle dichiarazioni in assenza dell’effettivo tesseramento federale. Il TAR ha stabilito che tale interpretazione era errata e che la dichiarazione della ricorrente non poteva essere qualificata come falsa né costituiva illecito professionale ai sensi degli articoli 95 e 98 del Codice degli Appalti. Il giudice ha inoltre sottolineato che, anche volendo seguire il criterio più restrittivo, la ASD Gargano Academy avrebbe comunque mantenuto la posizione utile in graduatoria. In forza di ciò, il TAR ha annullato tutti gli atti di esclusione e disposto la reintegra specifica dell’associazione ricorrente, con subentro nell’aggiudicazione qualora il contratto fosse già stato stipulato con la controinteressata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che introduce il principio del risultato, è richiamato per sostenere che la valutazione della gara deve essere improntata al miglior risultato possibile, in termini di qualità e coerenza con le regole fissate dal bando. Il TAR evidenzia che anche secondo questa prospettiva, la ASD Gargano Academy avrebbe comunque mantenuto la posizione utile in graduatoria, ribadendo la necessità di privilegiare interpretazioni che garantiscano effettiva concorrenza e buon andamento della procedura.
L’articolo 95 regola le cause di esclusione non automatica. L’amministrazione aveva ritenuto la dichiarazione della ricorrente mendace, configurando così un’ipotesi di illecito professionale grave. Tuttavia, il TAR ha escluso che sussistesse un illecito, poiché la dichiarazione si basava su un’interpretazione legittima e non su un dato oggettivamente falso, e la clausola del bando era chiara, non integrando gli estremi per l’esclusione previsti dall’articolo 95.
L’articolo 96 definisce le condizioni e la procedura per l’esclusione degli operatori dalla gara. Nella sentenza, viene implicitamente richiamato per ribadire che la ricorrente non si trovava in una condizione di inaffidabilità per illecito professionale, in quanto non vi era una dichiarazione oggettivamente falsa né un comportamento censurabile ai sensi della normativa.
L’articolo 98 specifica che l’esclusione per ‘illecito professionale grave’ va motivata e basata su comportamenti effettivamente gravi e comprovati. Il TAR, facendo proprio il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha stabilito che la dichiarazione della ASD Gargano Academy non era falsa rispetto a un dato di realtà, ma basata su un’interpretazione giuridica opinabile delle prescrizioni di gara, escludendo così la sussistenza dell’illecito professionale grave.



