Legittimità dell’aggiudicazione in caso di contestazione dei requisiti tecnici e di asserite false dichiarazioni: gara per la manutenzione di immobili della Provincia di Foggia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della ditta Gielle contro l’aggiudicazione del lotto 1 della gara per i servizi di manutenzione della Provincia di Foggia al RTI Tre Fiammelle-Elettrogesuele. La ricorrente contestava la mancanza dei requisiti tecnico-professionali da parte della capogruppo del RTI aggiudicatario e la presunta falsità nella dichiarazione dei requisiti, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato tutte le doglianze, ritenendo corretta la valutazione della stazione appaltante sia sulla nozione di ‘servizi analoghi’ che sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni presentate, confermando così la legittimità dell’operato amministrativo.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda principalmente sul corretto utilizzo da parte della stazione appaltante del concetto di ‘servizi analoghi’ nel valutare la capacità tecnico-professionale richiesta per il lotto in questione. Il Collegio ha chiarito che la nozione di servizi analoghi non equivale a servizi identici, ma include prestazioni affini afferenti allo stesso settore di attività, purché vi sia una relazione sostanziale con quanto richiesto in gara. I contratti presentati dal RTI aggiudicatario (Assemini e Monserrato) sono stati ritenuti idonei a dimostrare tale capacità, anche se contenevano voci ulteriori rispetto all’oggetto principale, in quanto l’essenziale è la presenza significativa delle attività pertinenti. Sotto il profilo delle dichiarazioni, il TAR ha considerato che piccole imprecisioni formali non integrano automaticamente un’ipotesi di illecito professionale grave, specie quando la sostanza dei requisiti è soddisfatta e vi è stata una concreta verifica della stazione appaltante. La domanda di annullamento è stata dunque respinta per infondatezza, riconoscendo la correttezza e la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nel valutare i requisiti, con compensazione delle spese per la natura controversa e complessa della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 viene richiamato per disciplinare le condizioni di partecipazione e il possesso dei requisiti tecnici nei Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Il TAR chiarisce che il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte della mandataria (Tre Fiammelle) è stato correttamente valutato secondo l’articolo 68 e che la stazione appaltante può legittimamente accertare la sussistenza dei requisiti sommando anche prestazioni affini e non limitandosi a servizi identici, in linea con il principio della sufficienza dei ‘servizi analoghi’ e la giurisprudenza di riferimento.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta adottata nella gara in questione, a cui le parti hanno partecipato. Il TAR richiama questo articolo nell’esposizione dei fatti per indicare la regolarità della forma procedurale scelta dall’amministrazione appaltante. Ciò conferisce trasparenza e legittimità all’intero iter della selezione.
L’articolo 90 è richiamato riguardo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti, in specie la trasmissione del provvedimento di aggiudicazione. La puntuale comunicazione degli esiti della gara da parte della Provincia di Foggia alla ricorrente legittima l’instaurazione del giudizio e l’impugnazione dei relativi atti, rispettando le tempistiche e le forme previste dall’articolo.
L’articolo 98 è stato invocato dalla parte ricorrente, che sosteneva la sussistenza di un grave illecito professionale consistente nella falsa dichiarazione dei requisiti da parte del RTI aggiudicatario. Il TAR ha escluso che vi fosse falsità sostanziale, ritenendo che la dichiarazione, seppur formalmente non perfetta, non comportasse la perdita del requisito sostanziale e che non vi fossero elementi per qualificare la condotta come illecito professionale grave secondo l’articolo 98.



