11/12/2025

Legittimità dell'aggiudicazione della gara per la ristorazione scolastica del Comune di Bari: rigetto del ricorso e criteri di esclusione ai sensi del Codice degli Appalti

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia, Sezione Prima, ha respinto il ricorso contro l'aggiudicazione a favore di -OMISSIS- del lotto 1 della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica indetta dal Comune di Bari. La ricorrente aveva contestato, tra l'altro, la mancanza dei requisiti di moralità, l'omessa comunicazione di vicende rilevanti e presunte incongruità nell'offerta economica dell'aggiudicataria. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, chiarendo che le esclusioni per gravi illeciti professionali devono essere ancorate ai presupposti tassativi previsti dall'art. 80 del Codice degli Appalti. È stata considerata corretta la valutazione della congruità dell'offerta e il rispetto della clausola sociale, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si incentra sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara pubblica. Il TAR ha analizzato i motivi sollevati dalla ricorrente, incentrati sulla presunta sussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali e sull'asserita omissione di informazioni rilevanti da parte dell'aggiudicataria. La sentenza richiama in più parti l'art. 80 del Codice degli Appalti, ricordando che gli obblighi dichiarativi e le cause di esclusione sono tassativi e si applicano esclusivamente ai soggetti individuati dalla norma, non a tutti i soci o comunque collegati. Le varie vicende penali e amministrative attribuite all'aggiudicataria (o a propri esponenti) sono state considerate irrilevanti per l’esclusione dalla gara, sia perché già dichiarate sia perché non rientranti nelle categorie soggettive rilevanti e comunque prive dell'autonomo riconoscimento di illecito professionale ai sensi del Codice. Quanto alle doglianze relative all’anomalia dell’offerta e al costo della manodopera, il TAR ha ritenuto legittimo che la verifica sia avvenuta congiuntamente alla verifica di congruità, senza necessità di una separata motivazione. In materia di clausola sociale (art. 50), la pronuncia sottolinea il carattere flessibile dell’obbligo di assorbimento del personale, bilanciando libertà di impresa e tutela occupazionale. Le spese sono state compensata vista la complessità della vicenda. Ne consegue la conferma dell’aggiudicazione e l’improcedibilità del ricorso incidentale, divenuto privo di interesse.