Legittimità dell'aggiudicazione dell’appalto dei servizi di ristorazione scolastica nel Comune di Bari e criteri di valutazione dei requisiti generali e specifici degli offerenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della società seconda classificata contro l’aggiudicazione del Lotto 2 del servizio di ristorazione scolastica in favore della società vincitrice. Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure sulla presunta carenza dei requisiti di moralità, sull’asserita omessa verifica dei costi della manodopera e sull’errata applicazione della clausola sociale. Gli episodi e le annotazioni contestate alla società aggiudicataria sono stati giudicati o irrilevanti ai fini dell’esclusione, o adeguatamente dichiarati/divulgati, o comunque valutati dalla stazione appaltante in coerenza con le norme di gara e la giurisprudenza. La procedura di verifica dei costi lavoro è stata corretta e inserita nel più ampio sub-procedimento di verifica dell’anomalia. La clausola sociale non impone l’assunzione integrale del personale uscente, lasciando margini di flessibilità organizzativa all’operatore economico. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza d’interesse in seguito al rigetto del ricorso principale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma la correttezza della stazione appaltante nell’esercizio del proprio potere discrezionale sulle valutazioni dei requisiti di ordine generale (moralità, affidabilità professionale, dichiarazioni su procedimenti penali, annotazioni ANAC, ecc.) e specifici (costi del personale, rispetto della clausola sociale) dei concorrenti in gara. Il TAR, richiamando la giurisprudenza e le Linee guida ANAC, puntualizza che solo le gravi violazioni direttamente ascrivibili ai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, e riguardanti la specifica attività oggetto di affidamento possono giustificare l’esclusione. La valutazione di congruità dei costi di manodopera può essere svolta all’interno della verifica dell’anomalia, senza obbligo di separazione netta fra i due sub-procedimenti, e non richiede una motivazione analitica in caso di giudizio positivo. La clausola sociale non è rigidamente vincolante ma deve essere applicata in modo da bilanciare tutela occupazionale e libertà di organizzazione d’impresa. In conclusione, l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima; la controparte non aveva titolo per subentrare, e le spese sono state compensate data la complessità della vicenda.



