13/01/2025
Art. 102

Respinta la determinazione dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione per errata interpretazione della clausola sociale nella gara di manutenzione impianti elettrici del Policlinico di Foggia

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Sintesi della Sentenza

La società C.N. Costruzioni Generali S.p.A., prima in graduatoria in una gara per manutenzione impianti elettrici bandita dal Policlinico di Foggia, ha contestato la decisione dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, decisione motivata dal mancato rispetto, a dire dell’Amministrazione, della clausola sociale sull’assorbimento del personale del precedente appaltatore. Il TAR Puglia ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento e i primi atti impugnati, essendo interlocutori, fossero non impugnabili autonomamente. Ha accolto il gravame nei confronti del provvedimento finale di diniego (delibera n. 654/2024) perché l’Amministrazione ha interpretato erroneamente la clausola sociale, imponendo un obbligo inderogabile e indiscriminato di assunzione di tutti i lavoratori del precedente operatore, non compatibile con l’organizzazione aziendale del subentrante. Il Tribunale ha affermato il principio di lettura elastica della clausola sociale, che prevede l’assunzione prioritaria solo dei lavoratori necessario e armonizzabile con la nuova organizzazione, in linea con i principi costituzionali e la giurisprudenza consolidata. Inoltre, ha escluso l’obbligo di presentare un progetto di assorbimento delle maestranze non previsto nel bando. Di conseguenza, ha ordinato la Stazione appaltante a procedere all’aggiudicazione in favore della ricorrente e ha compensato le spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva memoria dell’Amministrazione non fossero atti conclusivi di un procedimento, quindi non lesivi e non impugnabili autonomamente, cosicché i ricorsi relativi a quegli atti si sono dichiarati inammissibili. Ha invece esaminato nel merito la deliberazione finale del Policlinico che ha confermato la volontà di non aggiudicare il contratto alla C.N. Costruzioni Generali S.p.A. L’indagine giuridica si è concentrata sull’interpretazione della clausola sociale prescritta dall’art. 57 del D.lgs. 36/2023, recepita nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, che impone all’operatore subentrante di assumere prioritariamente i lavoratori del gestore uscente solo nella misura in cui il loro numero e qualifica siano compatibili con la nuova organizzazione aziendale. Il Tribunale ha censurato l’interpretazione restrittiva e rigida della Stazione appaltante, che imponeva l’assorbimento in toto del personale uscente, svilendo principi costituzionali quali la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e il diritto al lavoro (art. 35 Cost.) nonché la giurisprudenza consolidata che favorisce una lettura elastica della clausola sociale per assicurare al contempo la continuità occupazionale senza compromettere l’organizzazione dell’impresa subentrante. Il mancato obbligo di presentare il progetto di assorbimento, non previsto nella lex specialis né imposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, è stato poi chiarito, escludendo che la Stazione appaltante potesse avvalersi di tale presunta mancanza per giustificare il diniego. In definitiva, l’Amministrazione è stata obbligata a procedere all’aggiudicazione in favore della ricorrente e sono state compensate integralmente le spese processuali viste le complesse questioni trattate e il mutato quadro normativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 102

L’articolo 102 è stato richiamato per evidenziare che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha sostituito la precedente normativa secondaria delle Linee guida ANAC in materia di clausole sociali e stabilità occupazionale. In particolare, si è sottolineato che l’operatore economico deve indicare nell’offerta le modalità per garantire gli impegni di stabilità occupazionale, ma la normativa non impone automaticamente la presentazione di un progetto di assorbimento, se non espressamente richiesto dalla documentazione di gara, come nel caso di specie.

Articoli di riferimento