Irricevibilità del ricorso tardivo avverso aggiudicazione in gara d’appalto: caso Andreani Tributi S.r.l. contro Comune di Giovinazzo e Abaco S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla società Andreani Tributi S.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali del Comune di Giovinazzo in favore di Abaco S.p.A. Il ricorso è stato ritenuto tardivo: Andreani avrebbe dovuto impugnare i vizi dell’offerta di Abaco e l’aggiudicazione originaria già dal momento della pubblicazione dei relativi atti di gara, non potendo attendere lo scorrimento della graduatoria seguito all’annullamento dell’aggiudicazione a C&C S.r.l. Il TAR ha ribadito che la tutela giurisdizionale dei partecipanti alle gare pubbliche è soggetta a termini decadenziali brevi e certi, a tutela della stabilità degli atti di gara e della certezza del diritto.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha motivato la decisione fondando la propria scelta su consolidata giurisprudenza amministrativa che esclude la legittimità di ricorsi cosiddetti 'a catena', ossia promossi da operatori che ritardano l’impugnazione dei vizi dei provvedimenti di gara, agendo solo dopo essere saliti nella graduatoria per effetto dell’esclusione di altri concorrenti. Secondo il TAR, Andreani Tributi, terza classificata, ha avuto piena conoscenza degli esiti di gara e dei profili di eccepibilità dell’offerta di Abaco già a seguito della pubblicazione degli atti sul portale Empulia e avrebbe perciò dovuto agire entro il termine di 30 giorni da tale conoscenza. La successiva rinnovazione dell’aggiudicazione a favore di Abaco, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione a C&C, non fa decorrere un nuovo termine se i vizi sono già rilevabili dai precedenti atti di gara. In mancanza di vizi nuovi relativi solo alla seconda aggiudicazione, il ricorso di Andreani è irricevibile per tardività. La decisione tutela il principio di certezza e stabilità delle procedure di gara e impedisce l’apertura di contenziosi potenzialmente infiniti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 regola l’accesso agli atti di gara e la loro pubblicità digitale, garantendo la trasparenza delle procedure. Nella sentenza, il TAR evidenzia che Andreani Tributi ha avuto sin dall’inizio pieno accesso agli atti rilevanti tramite il portale telematico (Empulia), in conformità a quanto previsto dall’art. 35. Questo ha permesso alla società di venire a conoscenza di tutti i profili rilevanti per l’impugnazione e giustifica la decorrenza del termine per impugnare già dal momento di tale pubblicazione/accesso.
L’articolo 36 disciplina le modalità procedimentali e processuali di accesso, inclusa la messa a disposizione delle offerte e degli atti di gara tramite piattaforma digitale e la decorrenza dei termini di impugnazione dalla pubblicazione delle stesse. Il TAR applica questo principio sottolineando che Andreani avrebbe dovuto impugnare gli atti immediatamente dopo la pubblicazione (18 febbraio 2025), poiché era a quel punto consapevole sia dell’aggiudicazione sia delle offerte potenzialmente viziate. La tardività del ricorso deriva quindi anche da quanto previsto dall’articolo 36 circa la tempestività delle impugnazioni rispetto agli atti pubblicati.



