Annullamento dell’aggiudicazione per difetto dei requisiti tecnico-professionali nella gara per il servizio di custodia veicoli nella Provincia di Foggia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso presentato dal costituendo RTI Diciomma contro l’aggiudicazione della gara per il servizio triennale di recupero e custodia veicoli al costituendo RTI Ceruolo. L’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto perché uno dei membri del RTI Ceruolo (Daunia soccorso di Ciccone s.r.l.) era privo dell’autorizzazione ambientale richiesta dalla legge di gara a pena di esclusione. Le altre doglianze del ricorrente (sulla mancata indicazione dei costi di sicurezza e manodopera e su profili istruttori/tecnico-discrezionali) sono state dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili. La sentenza ordina la riedizione della fase di aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda principalmente sulla verifica del possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara pubblica. La legge di gara (disciplinare) richiedeva che ciascun membro dei raggruppamenti temporanei possedesse specifici titoli abilitanti, tra cui l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento delle attività di custodia e smaltimento dei veicoli. Il Collegio ha accertato che, nel caso del RTI Ceruolo, la ditta Daunia risultava priva di tale autorizzazione (avendo prodotto solo un parere comunale e non il titolo abilitativo rilasciato dalla Provincia competente). La carenza è stata ritenuta motivo sufficiente per determinare l’esclusione dell’intero RTI e l’annullamento dell’aggiudicazione. Il TAR ha invece ritenuto legittimo l’utilizzo del soccorso istruttorio per la mancata indicazione dei costi di sicurezza e manodopera, poiché la piattaforma telematica non consentiva l’inserimento materiale di questi valori e la Commissione aveva correttamente ovviato alla situazione. Gli altri motivi, relativi a valutazioni tecniche o alla verifica di anomalia dell’offerta, non sono stati accolti poiché assorbiti dall’esclusione per difetto dei requisiti fondamentali. Non essendo ancora stato stipulato il contratto, il TAR ha rigettato la domanda di inefficacia e subentro. Le spese sono state compensate tra le parti.



