13/11/2025
Art. 59Art. 94Art. 95Art. 96Art. 98

Esclusione da gara d'appalto per illecito professionale e omissioni dichiarative: legittimità del provvedimento della Stazione Appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso di una società esclusa dalla gara per lavori di manutenzione stradale bandita dal Comune di Bisceglie. L’esclusione è stata giustificata dalla presenza di una risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti in un precedente appalto, nonché dall’omessa dichiarazione di tale fatto nella documentazione di gara. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione di inaffidabilità professionale e la conseguente esclusione ai sensi degli artt. 95, 96 e 98 del Codice degli Appalti. Inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio non ha inficiato la procedura poiché l’omissione è stata considerata di gravità tale da precludere effetti diversi, confermando la correttezza dell’operato amministrativo.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il caso di una società esclusa da una gara d’appalto per la presenza di una risoluzione contrattuale, considerata grave inadempimento professionale, e per aver omesso di dichiararla in sede di gara. Il TAR ha ritenuto corretta la scelta dell’Amministrazione comunale, rilevando che l’illecito professionale grave, anche se relativo a un solo episodio, giustifica l’esclusione secondo il Codice dei contratti pubblici. L’omessa dichiarazione di fatti rilevanti – indipendentemente dall’iscrizione nel FVOE – costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede. La possibilità di attivare il contraddittorio non è dovuta nei casi di omissione dichiarativa intenzionale, poiché non sarebbe comunque intervenuto un diverso provvedimento amministrativo, vista la gravità del comportamento. Così, la valutazione di affidabilità rimane nella discrezionalità motivata della Stazione Appaltante e il ricorso viene respinto, con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 è citato perché la gara oggetto di giudizio era svolta tramite accordo quadro. La sentenza tuttavia non si sofferma sui profili specifici della gestione dell’accordo quadro, ma ne indica l’applicazione come cornice normativa della procedura.

Articolo 94

Richiamato in quanto la stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti, tra cui le cause di esclusione automatica. Tuttavia, l’esclusione in oggetto è fondata su cause non automatiche, ma l’articolo è stato comunque preso in considerazione nel corso dell’istruttoria.

Articolo 95

È l’articolo centrale perché disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui il grave illecito professionale, lasciando alla stazione appaltante il potere di valutazione discrezionale della gravità dei fatti. Il TAR conferma che la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti può legittimamente fondare l’esclusione ai sensi di questa norma.

Articolo 96

La sentenza si sofferma sulle disposizioni relative agli obblighi dichiarativi dell’operatore economico in presenza di eventi che possano comportare esclusione. L’omessa dichiarazione – oggetto di doglianza – costituisce di per sé un grave illecito ai sensi dei commi relativi, e comporta esclusione e iscrizione nel casellario informatico. La valutazione sulla sufficienza delle misure correttive e la durata della rilevanza delle risoluzioni sono anch’esse applicate secondo i termini dell’articolo.

Articolo 98

Applicato per individuare e qualificare la nozione di grave illecito professionale. In particolare, la risoluzione per inadempimento di precedente contratto viene ricondotta alla fattispecie espressamente prevista dall’articolo, giustificando così l’esclusione da parte dell’Amministrazione.

Articoli di riferimento