Annullamento in autotutela della gara d’appalto per violazione del principio di rotazione e rigetto del ricorso di scorrimento graduatoria (Comune di Molfetta – Servizio di ripristino stradale post-incidente)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha dichiarato improcedibile il ricorso principale della società Pissta Group S.r.l. che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione del servizio di ripristino stradale al precedente gestore (SEA) per violazione del principio di rotazione e il subentro in graduatoria. Dopo la contestazione, il Comune ha annullato d’ufficio tutta la procedura di gara per vizi gravi, in particolare la violazione della rotazione, e ha indetto una nuova gara. La decisione della stazione appaltante di procedere a nuovo bando è stata ritenuta legittima e conforme al pubblico interesse, pertanto i motivi aggiunti e la richiesta risarcitoria della ricorrente sono stati respinti. Spese compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha rilevato che il Comune di Molfetta, dopo aver affidato direttamente il servizio alla SEA e aver indetto una nuova gara aperta, aveva comunque invitato il gestore uscente, violando così l’art. 49 del Codice degli Appalti (principio di rotazione). Pissta aveva impugnato l’aggiudicazione e chiesto di essere dichiarata aggiudicataria come seconda classificata. In seguito all’annullamento in autotutela di tutta la procedura da parte del Comune, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata rimossa la gara viziata. Ha inoltre respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria, chiarendo che la presenza di un operatore che non doveva essere invitato aveva viziato l'intero confronto concorrenziale, rendendo necessario un nuovo bando per garantire la par condicio e il principio di concorrenza. L’azione risarcitoria è stata respinta non essendoci un affidamento meritevole di tutela nel subentro automatico, dato che la gara era radicalmente viziata e il Comune aveva motivato correttamente l’annullamento. Il giudice ha infine compensato le spese per la particolarità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato citato in relazione alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente dopo aver appreso dell’aggiudicazione. La ricorrente lamenta la mancata comunicazione e pubblicazione degli atti di gara e la difficoltà nell’ottenere la documentazione necessaria per la difesa, sottolineando la violazione degli obblighi di trasparenza e accessibilità previsti dalla norma.
L’articolo 49, principio di rotazione negli affidamenti, è il fulcro della decisione. Il TAR rileva come la stazione appaltante abbia violato tale principio invitando il gestore uscente (SEA) alla nuova gara, nonostante il precedente affidamento diretto. Tale violazione ha inciso sulla validità dell’intera procedura, portando al legittimo annullamento in autotutela di tutti gli atti di gara per ristabilire le condizioni di concorrenza e trasparenza, e rendendo impossibile l’aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria viziata.
L’articolo 90 viene richiamato dalla ricorrente che lamenta la mancata comunicazione tempestiva dell’esito di gara e delle decisioni adottate agli operatori coinvolti. Il mancato rispetto degli obblighi informativi, che prevedono termini e modalità precise per la comunicazione degli esiti e delle esclusioni, ha inciso sul diritto di difesa della ricorrente, ma questo profilo non è stato dirimente nella decisione finale in quanto la procedura è stata comunque annullata in autotutela.



