Legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di pulizia aeroportuale: esclusione per illecito professionale e verifica dell'offerta congrua
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso principale presentato da La Lucente S.p.A. contro l'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di pulizia negli aeroporti pugliesi alla CM Service S.r.l., confermando la scelta della stazione appaltante. La Lucente contestava la mancata esclusione della concorrente per pretesi illeciti professionali e per la presunta incongruità della sua offerta economica; il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure evidenziando la ragionevolezza delle valutazioni operate e la conformità ai principi e alle procedure del Codice degli Appalti. Il ricorso incidentale proposto dalla stessa CM Service è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una complessa vicenda di aggiudicazione di un appalto pubblico, analizzando vari profili di legittimità relativi sia all'affidabilità professionale dell'aggiudicataria CM Service S.r.l. che alla congruità della sua offerta economica e tecnica. La Lucente S.p.A. aveva chiesto l'esclusione di CM Service per una precedente risoluzione contrattuale e per presunte omissioni dichiarative rilevanti ai fini dell'integrità e affidabilità (artt. 95-98), ma il TAR ha ritenuto che tali circostanze non integrassero un illecito professionale grave, né tali omissioni comportavano un'automatica esclusione. Sul piano della congruità economica, la stazione appaltante ha correttamente valutato che le giustificazioni fornite da CM Service (riguardo sgravi contributivi, maggiorazioni salariali, calcolo dei costi, ecc.) erano ragionevoli e non alteravano il contenuto dell'offerta, rispettando il principio di immodificabilità (art. 101), e che il ridotto margine di utile non configurava, di per sé, anomalia. Anche le ulteriori censure su aspetti tecnici dell'offerta e pretesa violazione della par condicio sono state ritenute infondate. La conferma di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, anche dopo le osservazioni della Lucente e l'interlocuzione con CM Service, è stata ritenuta immune da vizi. Il ricorso incidentale di CM Service, volto a contestare l'ammissibilità dell'offerta della Lucente, è stato dichiarato improcedibile in quanto assorbito dalla soccombenza principale. La decisione conferma l'impostazione per cui la valutazione di affidabilità e congruità compete all'amministrazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, senza automatismi espulsivi o interpretazioni restrittive oltre le maglie del Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla difesa CM Service nel ricorso incidentale e richiamato nella valutazione delle offerte: il TAR evidenzia che la stazione appaltante ha agito nel rispetto del principio del risultato, mirando all'affidamento tempestivo e conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo, secondo criteri di legalità, trasparenza e concorrenza.
Invocato quando la controinteressata lamentava la rottura del rapporto fiduciario; il TAR chiarisce che il principio di fiducia impone una valutazione caso per caso delle condotte omissive e che la responsabilità amministrativa si configura solo in caso di violazione grave di norma, non per mere omissioni non qualificabili come falsità.
Citato a margine, soprattutto nei motivi incidentali (CM Service), per contestare il rispetto delle clausole sociali e dei contratti collettivi da parte dell’offerta della Lucente. Il TAR però non entra nel merito, data l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Rilevante per ribadire che tutte le fasi della procedura di affidamento, l’ammissione e l’esclusione dei concorrenti, nonché la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sono state rispettate nella sequenza e nei principi sanciti dall’articolo.
Evocato nelle censure di CM Service in relazione al rispetto delle clausole sociali e al CCNL; anche qui il TAR non si sofferma, data l’improcedibilità dell’incidentale.
Rilevato come la procedura seguita sia stata una procedura aperta ai sensi di questa norma, garantendo la massima concorrenza tra operatori, con termini congrui e trasparenza.
Menziato tra le norme richiamate dalla Lucente per chiedere l’esclusione dell’aggiudicataria; il TAR ricorda che non sussistono cause di esclusione automatica ex art. 94.
Al centro della decisione: disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui gravi illeciti professionali. Il TAR applica l’articolo chiarendo che l’eventuale omissione dichiarativa della CM Service, o la risoluzione contrattuale invocata, non costituisce illecito professionale grave ai fini espulsivi, anche perché non si tratta di comportamenti accertati in via definitiva o ritenuti tali dalla PA nella discrezionalità valutativa.
Invocato dalla Lucente per contestare i chiarimenti forniti dalla CM Service in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, sostenendo una modifica indebita dell’offerta stessa. Il TAR precisa che i chiarimenti non hanno modificato il contenuto sostanziale dell’offerta e che il principio di immodificabilità è stato rispettato.
Richiamato nelle doglianze incidentali per quanto riguarda impegni socio-occupazionali; la sentenza, tuttavia, non entra nel merito, essendo stata assorbita l’azione dal rigetto principale.
Disciplina i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa). Il TAR conferma che Aeroporti di Puglia ha correttamente applicato il criterio, motivando le valutazioni sia tecniche che economiche e dando adeguato peso agli aspetti qualitativi e quantitativi.
Norma di riferimento per la verifica delle offerte anormalmente basse e la richiesta di giustificazioni. Viene applicata nella decisione per sancire che le spiegazioni offerte da CM Service erano congrue e non illegittimamente modificative dell’offerta, escludendo l’irregolarità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.



