17/11/2025
Art. 35Art. 36

Accesso agli atti di gara e limiti del segreto tecnico-commerciale: prevalenza dell’interesse difensivo nella tutela giurisdizionale

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Puglia accoglie il ricorso proposto da Smith & Nephew S.r.l. contro la ASL Barletta-Andria-Trani per il diniego parziale di accesso agli atti relativi alla procedura di affidamento di fornitura di medicazioni speciali. Il TAR, riscontrando l’insufficienza della motivazione addotta da ASL in merito al diniego basato su presunti segreti tecnico/commerciali, riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere copia integrale dei documenti richiesti, ritenendo che l’accesso sia necessario per la difesa dei propri interessi nella futura impugnazione dell’aggiudicazione. L’amministrazione dovrà quindi esibire tutta la documentazione richieste, comprese le offerte tecniche, entro trenta giorni.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Puglia si fonda sul principio per cui il diritto di accesso agli atti in materia di procedure di gara pubblica, specie laddove esercitato per esigenze difensive (c.d. accesso difensivo), prevale sulle generiche esigenze di riservatezza invocate dagli operatori economici (aggiudicatario o altri concorrenti). Secondo il Collegio, l’amministrazione non può limitarsi a recepire la richiesta di segretezza formulata dalla controinteressata senza svolgere una propria, autonoma, puntuale valutazione della reale sussistenza dei presupposti del segreto tecnico-commerciale, che per essere riconosciuto deve rispondere ai requisiti di legge (art. 98 Codice proprietà industriale): segretezza effettiva, rilevanza economica, misure di protezione adottate dal detentore. Nel caso di specie, la ASL si era limitata a negare genericamente l’accesso a parte della documentazione tecnica, senza effettiva istruttoria e senza esplicitare alcuna motivazione individualizzata in merito agli specifici dati oscurati. Il TAR ribadisce che, dopo l’aggiudicazione della gara, l’unico limite all’ostensione è rappresentato da un legittimo segreto industriale/commerciale comprovato e motivato, mentre l’accesso richiesto per esercitare la tutela giurisdizionale (difesa) è tutelato in modo rafforzato dalle stesse fonti costituzionali (art. 24 Cost.) e dalla giurisprudenza. Poiché tale istanza era funzionale all’impugnativa degli atti di gara e la documentazione oggetto di diniego era pertinente per la valutazione della correttezza della procedura, il ricorso viene accolto. La ASL deve pertanto consentire l’accesso integrale alla documentazione entro trenta giorni, riservando alla ricorrente l’obbligo di utilizzarla solo per scopi difensivi.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato richiamato per definire il perimetro dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento, in particolare il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici e commerciali. Il TAR sottolinea che, pur riconoscendo la possibilità di escludere l’accesso per segreti tecnici/commerciali, ciò può legittimamente avvenire solo quando tali ragioni siano concretamente valutate e adeguatamente motivate dall’amministrazione. In assenza di tale valutazione, il diritto ‘difensivo’ di accesso degli operatori economici ingiustamente pretermessi prevale sui generici richiami a segreti d’azienda, in coerenza con la finalità strumentale dell’accesso a tutela della situazione giuridica sostanziale.

Articolo 36

L’articolo 36 viene utilizzato per chiarire la sequenza procedimentale e i termini di esercizio dell’accesso agli atti di gara, nonché il trattamento delle istanze di oscuramento di parti delle offerte presentate dagli operatori. Il TAR evidenzia che la legge prevede, specie dopo l’aggiudicazione, un regime di maggiore trasparenza, con la possibilità di accesso alle offerte tecniche (anche oscurate) specie ove il richiedente faccia valere motivi difensivi. L’articolo dispone che l’oscuramento di parti dell’offerta può essere superato (e dunque l’accesso consentito) decorso il termine per eventuale impugnazione sulle decisioni di oscuramento. Nel caso specifico, questo meccanismo non è stato rispettato dalla ASL che si è limitata ad accogliere senza verifica la richiesta di riservatezza, negando l’accesso indebitamente.

Articoli di riferimento