Accesso integrale all'offerta tecnica in gara d’appalto per motivi di trasparenza e tutela della difesa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso di Ge Medical Systems Italia S.p.a, seconda classificata in una gara d’appalto, ordinando all’ASL Bari di fornire integralmente copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria ATI Sirimed-Philips. Il diniego opposto dall’ASL, motivato con la tutela del segreto industriale, è stato ritenuto illegittimo in mancanza di una prova specifica della segretezza delle informazioni contestate. Il diritto di accesso agli atti è dunque tutelato anche quando l’offerta contiene dati tecnici, salvo la dimostrazione concreta della necessità di oscuramento.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza nelle procedure di gara pubblica. La ricorrente, pur essendo seconda classificata a causa del punteggio economico, ha interesse a visionare integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicataria per verificare la legittimità della valutazione tecnica e tutelare il proprio diritto di difesa, potendo contestare le valutazioni della commissione. L’ASL Bari aveva rifiutato l’accesso ad alcune parti dell’offerta invocando il segreto industriale e il know-how aziendale senza fornire alcuna motivazione o prova concreta circa la natura segreta delle informazioni. La giurisprudenza consolidata del TAR Puglia afferma che l’elemento generico del know-how non è sufficiente per negare l’accesso, e il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) anzi enfatizza la trasparenza, consentendo l’esclusione dell’accesso solo in presenza di motivazioni specifiche. Pur trattandosi di macchinari brevettati e tecnologicamente complessi, la brevettabilità non equivale a segretezza automatica. Pertanto, il Tribunale ha ordinato l’esibizione integrale della documentazione tecnica anche della ricorrente, in conformità al principio di reciprocità, e ha condannato l’ASL al pagamento delle spese di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è centrale nella sentenza poiché disciplina il diritto di accesso agli atti delle gare pubbliche distinguendo tra trasparenza e riservatezza. Nella fattispecie, il TAR ha richiamato tale articolo per affermare che l’accesso all’offerta tecnica deve essere garantito salvo che la stazione appaltante dimostri con motivazioni specifiche e documentate la necessità di escludere alcune informazioni per segretezza tecnica o commerciale. Il rifiuto dell’ASL, basato su un generico richiamo al know-how e segreto industriale, è stato pertanto ritenuto in contrasto con la disciplina di cui all’art. 35, che favorisce un più ampio diritto all’accesso per garantire il diritto di difesa e la correttezza delle procedure di gara.



