Illegittimità dell’aggiudicazione di appalto per difformità tecniche e limiti alle tutele in caso di esecuzione totale della fornitura PNRR
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha riconosciuto l’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di carrelli informatizzati, riscontrando che l’offerta della società aggiudicataria non rispettava i requisiti tecnici minimi prescritti dal capitolato. Tuttavia, poiché la fornitura è stata integralmente eseguita e collaudata, il Tribunale ha escluso la possibilità di annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia del contratto e di subentro della ricorrente. L’intero giudizio potrà ora proseguire, per la parte lesa, nella sola sede risarcitoria. Compensate le spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza accerta che l’aggiudicazione dell’appalto è risultata illegittima, in quanto l’offerta della controinteressata era carente su vari elementi tecnici essenziali richiesti dalla lex specialis e dal disciplinare di gara. Nonostante il riscontro della fondatezza delle doglianze sul piano tecnico, il TAR, alla luce della normativa emergenziale per gli appalti PNRR e del fatto che la prestazione è stata pienamente eseguita, ha ritenuto improcedibile la domanda di annullamento e respinto la richiesta di inefficacia del contratto e di subentro. Conclude dichiarando l’illegittimità ai soli fini dell’eventuale domanda risarcitoria, rinviando eventuali richieste economiche ad altro giudizio. Sottolinea, inoltre, che la verifica dei requisiti in capo agli operatori economici è necessaria e che, in assenza di tale verifica anche sulla ricorrente, non sarebbe stato comunque possibile disporre il subentro.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo è richiamato per rimarcare la sequenza corretta delle fasi dell’affidamento, in particolare l’obbligo della stazione appaltante di adottare formalmente l’aggiudicazione prima della stipula del contratto e di verificare i requisiti dei concorrenti prima dell’aggiudicazione. La sentenza censura la mancata formalizzazione tempestiva dell’aggiudicazione e sottolinea che la verifica della conformità tecnica alle specifiche è ancorata alle prescrizioni del disciplinare ai sensi delle fasi indicate dall’art. 17.
L'articolo 99 viene in rilievo per quanto riguarda la verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario e anche in relazione alla ricorrente. La sentenza specifica che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prima di procedere all’aggiudicazione, e la mancata dimostrazione di questa verifica sulla ricorrente preclude il subentro. L’articolo è quindi centrale nell’argomentazione sulla necessità del controllo documentale e della sicurezza dell’affidamento alla parte realmente idonea.



