La legittimità dell’aggiudicazione su project financing del cimitero di Monopoli: prevalenza della discrezionalità tecnica della commissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della società Pasquale Alò S.r.l., che contestava l’aggiudicazione della concessione per l’ampliamento del cimitero di Monopoli al RTI Consorzio Stabile Unimed-Primo Piano Maison. La ricorrente lamentava carenze progettuali nell’offerta dell’aggiudicatario, attribuzione errata dei punteggi, violazioni della lex specialis e vizi nella procedura valutativa. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure presentate, valorizzando la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e la piena conformità della procedura agli atti di gara e alle norme del Codice degli appalti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ruota attorno al principio per cui le valutazioni tecniche operate dalla commissione giudicatrice, anche riguardo alla completezza degli elaborati progettuali e all’attribuzione dei punteggi, rientrano in una sfera discrezionale il cui sindacato da parte del giudice amministrativo è possibile solo nei casi di manifesta illogicità o abnormità. Nel caso di specie, il TAR ha verificato che le contestazioni della ricorrente riguardavano sostanzialmente il merito di valutazioni tecnico-discrezionali e non facevano emergere errori manifesti, abusi o violazioni sostanziali delle regole di gara. Altre doglianze (mancanza di alcuni documenti, procedure di valutazione, modifiche dei punteggi) sono state smentite sia in fatto che in diritto: la commissione ha operato correttamente in sedute riservate e successive, l’assegnazione e la modifica dei punteggi sono state motivate e documentate, e la presunta assenza di elementi progettuali è stata superata dalla possibilità di perfezionamento in fase di progetto esecutivo. Non sono state rilevate né violazioni dei principi di segretezza né illegittimità nel recepimento dei pareri e delle prescrizioni in conferenza di servizi. La reiezione del ricorso principale ha reso improcedibili i motivi aggiunti per il venir meno dell’interesse all’annullamento degli atti successivi. La sentenza, infine, compensa le spese del giudizio per la complessità della vicenda.



