Annullamento d’ufficio della gara per la concessione dell’impianto natatorio comunale di Molfetta: legittimità e limiti dell’autotutela amministrativa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della Società Sportiva Dilettantistica Sport Project S.r.l. avverso l’annullamento in autotutela – da parte del Comune di Molfetta – della procedura di gara per la concessione dell’impianto natatorio comunale e della relativa aggiudicazione. Il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione comunale alla luce della violazione delle prescrizioni della Soprintendenza, che rendevano inattuabili parte delle opere a base di gara. Il ricorso è stato respinto sia per quanto riguarda la richiesta di riammissione in gara, sia per la domanda risarcitoria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la controversia insorta dall’annullamento d’ufficio della gara per la concessione dell’impianto natatorio comunale, motivato dal Comune con la riscontrata incompatibilità del progetto aggiudicatario con i vincoli espressi dalla Soprintendenza. Il TAR chiarisce che tale vincolo costituiva un limite insuperabile alla realizzabilità delle opere richieste in gara (in particolare la 'piscina ludica'), già noto all’aggiudicatario prima della presentazione dell’offerta. La decisione comunale si basa sull’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies legge 241/1990, finalizzato a correggere vizi originari di legittimità nella procedura di gara. Il giudice sottolinea che, in caso di motivazioni plurime e autonome per l’annullamento, è sufficiente la fondatezza di una sola ragione – nella specie, l’impossibilità delle opere richieste per vincolo paesaggistico – per ritenere legittimo l’atto. Inoltre, il TAR ha ritenuto che il ricorrente non potesse vantare un ragionevole affidamento alla stipula del contratto (difettando il presupposto risarcitorio) poiché era a conoscenza del vincolo e nondimeno aveva presentato un progetto non conforme. Le ulteriori doglianze (difetto di motivazione, violazione del principio del risultato, commistione tra annullamento e revoca, omesso annullamento della delibera di indirizzo) vengono giudicate infondate o inammissibili (ad esempio, in quanto attinenti a poteri non ancora esercitati).
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato invocato dalla ricorrente per contestare la rinnovazione della gara senza la parte relativa ai lavori esterni, sostenendo che ciò sarebbe contrario all’efficienza, economicità e coerenza dell’azione amministrativa. Il TAR ha dichiarato la censura inammissibile perché riferita a scelte amministrative non ancora compiute (nuova gara). Il principio del risultato viene comunque richiamato per sottolineare la necessità che l’azione amministrativa sia guidata da trasparenza, legalità e concorrenza, e che l’annullamento della procedura rispondeva proprio a tali principi, considerando la presenza di un vizio invalidante relativo ai vincoli paesaggistici.
L’articolo è menzionato poiché la procedura era quella di una concessione di servizi pubblici sottoposta alle regole dettate dal nuovo Codice degli Appalti. Il TAR ha richiamato il rispetto della disciplina delle concessioni, sottolineando che la gara e i relativi atti impugnati erano inquadrati nella corretta procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 176. In particolare, la sentenza chiarisce come la corretta applicazione delle norme di settore sia un presupposto necessario e che il rispetto dei vincoli amministrativi e delle prescrizioni paesaggistiche sia un elemento essenziale di legittimità della procedura.



