Annullamento dell’esclusione da gara per lieve ritardo nella consegna della campionatura: rilievo dei principi di risultato e buona fede
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha annullato l’esclusione dalla gara pubblica per la fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici disposta nei confronti della società Dambo s.r.l., la quale aveva consegnato la campionatura richiesta con circa un’ora e mezza di ritardo rispetto al termine fissato dal disciplinare di gara. Pur non rispettando formalmente il termine, la campionatura è risultata comunque disponibile alla Commissione prima dell’inizio delle valutazioni, consentendo quindi lo svolgimento regolare delle operazioni di gara. Il TAR ha ritenuto che il lieve ritardo non abbia concretamente leso gli interessi della stazione appaltante e che debbano prevalere i principi di buon andamento, collaborazione e risultato, annullando quindi l’atto di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione sostanzialistica delle norme di gara e sulla prevalenza dei principi generali di buona fede e risultato rispetto al mero formalismo procedurale. La sentenza evidenzia che la richiesta di campionatura ha una funzione meramente dimostrativa dell’offerta tecnica e che, se la stessa è comunque a disposizione della Commissione prima dell’inizio delle valutazioni, la finalità della disciplina di gara è rispettata. Il TAR richiama la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale impone una lettura delle regole di gara orientata al concreto perseguimento degli interessi pubblici sottesi alle procedure di evidenza pubblica (scelta del miglior offerente nel rispetto della par condicio), evitando esclusioni per motivi meramente formali ove non vi sia stato un pregiudizio effettivo. Ne deriva che non è legittima l’esclusione automatica per un lieve ritardo nella consegna della campionatura, se essa non ha impedito alla Commissione di operare le valutazioni richieste.



