Esclusione automatica per violazioni fiscali definitivamente accertate e legittimità dell’escussione della cauzione provvisoria in gara d’appalto pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso presentato da una società esclusa da una gara pubblica per fornitura di protesi ortopediche, confermando la legittimità dell'esclusione e dell’escussione della cauzione provvisoria, poiché la società aveva violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo superiore alla soglia di legge. La richiesta di rateizzazione del debito fiscale non elimina la definitività della violazione. Non sussistono dubbi di costituzionalità sulle norme applicate, già ritenute proporzionate dalla Corte Costituzionale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che un operatore economico con violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate (cioè attestate da atti o sentenze non più impugnabili e superiori a 5.000 euro) deve essere escluso automaticamente dalla gara, come richiesto dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.10. L’aver chiesto la rateizzazione del debito non cambia il fatto che la violazione sia ormai definitiva. L’esclusione è un provvedimento vincolato e obbligatorio per la Stazione Appaltante; di conseguenza, anche l’escussione della cauzione provvisoria è automatica e non costituisce una sanzione autonoma, ma una conseguenza obbligata dalla normativa. Inoltre, la richiesta di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia o di sollevare una questione di legittimità costituzionale è stata respinta, facendo riferimento alle recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno giudicato le norme proporzionate, ragionevoli e coerenti con i principi europei. La sentenza ribadisce la differenza tra violazioni definitivamente accertate (che comportano automatica esclusione) e violazioni non definitive (che seguono criteri più flessibili).



