Gara per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari: annullamento parziale dell'aggiudicazione per errata attribuzione del punteggio LEED e valutazione dell’esperienza pregressa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha annullato parzialmente gli atti della gara per la progettazione e realizzazione del 'Parco della Giustizia di Bari', accogliendo sia il ricorso del secondo classificato (RTI Manelli) che quello incidentale dell’aggiudicatario (RTI Cobar). Il Tribunale ha rilevato un’erronea attribuzione di punteggio alla RTI Cobar, che aveva incluso, ai fini della valutazione tecnica, punti riferibili alla colonna 'N' della checklist LEED, contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale, rilevando incertezza nel punteggio assegnato a Manelli relativo all’esperienza pregressa. L’Amministrazione dovrà ora ricalcolare i punteggi e, sulla base dei nuovi esiti, procedere eventualmente alla rideterminazione dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione tecnica in una gara pubblica rilevante per l’edificazione di un importante complesso giudiziario a Bari. Il TAR accoglie il ricorso principale di Manelli perché la commissione di gara aveva attribuito a Cobar 5 punti per azioni migliorative sulla sostenibilità ambientale (criterio LEED) che, secondo la documentazione di gara, non erano in realtà premiabili. La lex specialis prevedeva, infatti, che solo i crediti LEED contrassegnati come 'potenzialmente ottenibili' ('?') potevano essere oggetto di miglioramento e valutazione, mentre quelli nella colonna 'N' non erano suscettibili di punteggio aggiuntivo. Conseguentemente, il punteggio assegnato a Cobar viene ridotto, incidendo sulla graduatoria. Sul ricorso incidentale, viene rilevata incertezza nell’attribuzione del punteggio relativo all’esperienza pregressa di Manelli, perché la commissione non ha chiarito se abbia valutato uno o entrambi i progetti presentati (uno dei quali non era ultimato). Il TAR non ravvisa fondatezza su altre doglianze (p.e. presunte violazioni dei minimi salariali o gravi illeciti professionali), ribadendo i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche e la distinzione tra trattamento salariale minimo e costo della manodopera. L’Amministrazione dovrà ora rivalutare l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri fissati dalla lex specialis e motivare puntualmente la valutazione delle esperienze pregresse.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato quale principio generale per l’azione amministrativa e la valutazione delle offerte, in particolare in relazione al dovere di correttezza, affidamento e rispetto delle regole di gara nella valutazione degli operatori economici e nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
Richiamato per sottolineare che le parti devono agire con buona fede e correttezza sia nella fase di partecipazione sia nella valutazione delle offerte, con particolare attenzione all’affidamento degli operatori e al rilievo di eventuali violazioni solo quando sono oggettivamente riconoscibili.
Rilevante perché disciplina i livelli e contenuti della progettazione, inclusi i criteri di sostenibilità e le modalità di determinazione dei costi; è utilizzato per distinguere tra retribuzione minima e costo complessivo della manodopera e per il riferimento alle tabelle ministeriali nella valutazione delle offerte economiche.
Funge da base legale della procedura di gara aperta utilizzata per l’affidamento; viene richiamato nell'ambito delle modalità di selezione e ammissione dei concorrenti.
Rilevante nella valutazione delle cause di esclusione non automatica (ad es. in relazione alla presunta dichiarazione fuorviante di Manelli o a eventuali gravi illeciti professionali), ma la sentenza ritiene non fondate le relative contestazioni.
Utilizzato nel contesto delle regole di esclusione legate a inaffidabilità o illeciti professionali; il TAR spiega che non vi è base per escludere Manelli non essendo ravvisabili gravi illeciti professionali alla luce delle informazioni e della tempistica degli eventuali procedimenti.
Invocato a proposito delle cause di esclusione per illecito professionale grave; la sentenza verifica se la presunta omessa dichiarazione di Manelli integri la causa di esclusione, giungendo a escludere che nel caso concreto sussistano i presupposti per l’esclusione automatica.
Richiamato per la disciplina della procedura di verifica delle offerte e la possibilità di inversione procedimentale, con valutazione delle offerte tecniche ed economiche prima delle verifiche amministrative, come previsto dalla lex specialis e dal disciplinare di gara.
Fondamentale per la disciplina del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), delle modalità di ponderazione dei criteri tecnici/ambientali e per la necessità che la valutazione delle offerte sia conforme ai criteri pubblicati nel bando e nel disciplinare. Rilevante anche nella discussione sulla congruità dei costi della manodopera.
Centrale per la disciplina delle offerte anormalmente basse: la sentenza richiama la facoltà e non l'obbligo di verifica in relazione ai costi della manodopera e chiarisce che solo la violazione dei trattamenti retributivi minimi comporta automatica esclusione, mentre la mera divergenza dai valori tabellari ministeriali va valutata nel procedimento di verifica dell’anomalia, ove attivato.



