29/06/2026
Art. 193

Legittimità dell’aggiudicazione in project financing e interpretazione delle garanzie: la sentenza del TAR Puglia su appalto per efficientamento energetico ERP

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso presentato da Novaenergy S.r.l. contro l’aggiudicazione di una gara, bandita da Arca Puglia Centrale, in favore di C.N. Costruzioni Generali S.p.A. per l’affidamento in concessione con finanza di progetto di lavori di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica. Novaenergy contestava la regolarità della documentazione presentata dalla concorrente vincitrice e sollevava questioni circa la legittimità di alcune clausole della lex specialis, ma il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la regolarità della procedura e la piena applicazione delle norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Puglia si fonda su una rigorosa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e sull’interpretazione delle nuove disposizioni in materia di project financing, come riformulate dal D.Lgs. 36/2023. In particolare, la sentenza chiarisce che la società aggiudicataria aveva fornito idonea garanzia fideiussoria ex art. 193 e rispettato le formalità relative al piano economico-finanziario (PEF), che può essere asseverato anche da revisori legali persone fisiche secondo il nuovo testo normativo. Il Tribunale riconosce inoltre che il diritto di prelazione (su cui il ricorrente lamentava un affidamento, ritenuto in contrasto col diritto UE) non genera un vizio di legittimità della procedura. Tutte le doglianze sono quindi infondate e l’aggiudicazione è confermata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

L’articolo 193 è alla base dell’intera procedura: disciplina la concessione tramite finanza di progetto, stabilendo requisiti di partecipazione, obblighi di presentazione e asseverazione del PEF, e la necessità di cauzioni a tutela delle iniziative dei promotori. Il TAR chiarisce che la disciplina aggiornata (D.Lgs. 36/2023) ammette l’asseverazione del PEF anche da parte di revisori legali persona fisica – superando la più restrittiva formulazione del vecchio codice – e legittima quindi la documentazione della società aggiudicataria. Inoltre, la norma prevede la garanzia per il rimborso delle spese del promotore, che nel caso di specie è stata correttamente fornita con apposita polizza. Il diritto di prelazione, sebbene ritenuto incompatibile dal diritto europeo, è considerato irrilevante ai fini della legittimità della procedura secondo la sentenza.

Articoli di riferimento