29/09/2025
Art. 101Art. 108

Legittimità dell’aggiudicazione di appalto universitario per riqualificazione spazi: esclusione per difformità delle offerte e limiti all’accesso agli atti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso di un concorrente contro l’aggiudicazione di un appalto universitario per la riqualificazione di aule e spazi, motivato dalla presunta difformità tecnica dell’offerta vincitrice e dalla rettifica postuma di alcuni elementi dell’offerta. Il Collegio ha ritenuto che le specifiche tecniche contestate non erano da considerare requisiti minimi a pena di esclusione, né sussistevano i presupposti per l’esclusione automatica. Anche la richiesta di accesso integrale ai documenti di gara è stata respinta per mancanza di specifiche motivazioni.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su due principi: da un lato, la non vincolatività delle specifiche tecniche contestate (lo spessore delle cattedre e altri dettagli degli arredi), che né la lex specialis né i documenti di gara qualificavano come requisiti minimi a pena di esclusione; dall’altro, la regolarità della procedura di eventuale rettifica di errori materiali, che – in assenza di modifiche sostanziali e vincoli stringenti sui dettagli contestati – non configura una violazione del principio di parità. Il TAR ha chiarito che solo le caratteristiche espressamente individuate come minime ed essenziali giustificano l’esclusione automatica, e che l’eventuale difformità di altri elementi si riverbera, semmai, sulla fase esecutiva e non sulla validità dell’offerta stessa. Inoltre, la domanda di accesso agli atti è stata giudicata generica e non motivata da una concreta esigenza di tutela, specie in assenza di censure specifiche sulla componente della fornitura audio-video. La sentenza richiama così i principi di favor partecipationis nelle gare pubbliche e la necessità di una interpretazione restrittiva delle cause di esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 è stato invocato dalla parte ricorrente per sostenere che la rettifica postuma dello spessore delle cattedre offerte dalla controinteressata (da 18 mm a 28 mm) violasse i limiti temporali e sostanziali del soccorso istruttorio e delle rettifiche di errori materiali consentite dalla norma. Il TAR ha respinto questa interpretazione, ritenendo che lo spessore non costituendo requisito minimo non fosse causa di esclusione né si configurasse come modifica sostanziale dell’offerta tecnica/economica, e che la rettifica non avesse violato il dettato dell’articolo 101.

Articolo 108

L’articolo 108 è stato applicato nella procedura di gara, che si è svolta secondo il criterio del minor prezzo previsto dalla norma per forniture standardizzate. La sentenza sottolinea come in tali ipotesi il confronto concorrenziale tra le imprese sia centrato sul prezzo – non su caratteristiche tecniche dettagliate, se non qualificate come requisiti essenziali – e che le eventuali difformità sui dettagli di fornitura si riflettono sulla fase esecutiva e non sulla fase di aggiudicazione, coerentemente con quanto previsto dall’articolo citato.

Articoli di riferimento