30/07/2026
Art. 1Art. 71Art. 93Art. 96Art. 107

Inammissibilità e rigetto del ricorso contro atti endoprocedimentali e contestazione sull’esclusione in una gara d’appalto pubblica a seguito di affitto di ramo d’azienda e rilievi sui requisiti dell’operatore

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dal RTI Cobar contro alcune note dell’Agenzia del Demanio e per l’accertamento dell’obbligo di escludere il RTI Manelli dalla gara per il Parco della Giustizia di Bari, avendo quest’ultimo affittato ramo d’azienda a CMC Ravenna e per altre asserite carenze in gara. Il TAR ha ritenuto che le note impugnate fossero meri atti gestori, cioè privi di natura provvedimentale e non immediatamente impugnabili, e che l’accertamento sui requisiti compete solo all’aggiudicatario, non al secondo classificato. Conseguentemente, la domanda è stata dichiarata inammissibile o infondata e le spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si incentra sulla natura degli atti impugnati e sul corretto momento in cui possono essere sollevate doglianze sui requisiti di partecipazione. Il TAR ha precisato che le note dell’Agenzia del Demanio del 19 dicembre 2025 e del 26 marzo 2026 erano meri atti endoprocedimentali, ossia interni e gestori, privi di effetti lesivi diretti verso il ricorrente e quindi non immediatamente impugnabili: vanno contestate solo impugnando il provvedimento finale (l’aggiudicazione). Quanto all’azione contro il silenzio, il TAR osserva che la stazione appaltante è tenuta alla verifica sui requisiti solo per l’aggiudicatario, non per i concorrenti non vincitori, e che la posizione del secondo classificato (RTI Manelli) non giustifica un obbligo di provvedere in via anticipata sull’esclusione. Non emergono, nemmeno, vizi di trasparenza o di violazione dei principi generali tali da determinare l'accoglimento delle doglianze, né sono fondate le contestazioni relative al subentro dell’affittuario del ramo d’azienda in assenza di un’aggiudicazione definitiva. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Viene richiamato per i principi generali di trasparenza, par condicio e buon andamento che devono guidare la stazione appaltante nella conduzione della procedura. Tuttavia, il TAR ribadisce che la mera interlocuzione tra stazione appaltante e operatori non viola di per sé tali principi e che nessuna lesione concreta si è verificata nel caso specifico.

Articolo 71

Costituisce la base giuridica della procedura aperta seguita dall’Agenzia del Demanio. Il TAR richiama la compiuta applicazione della disciplina sulla procedura aperta, specificando che la stazione appaltante ha correttamente gestito la sequenza e le tempistiche della gara.

Articolo 93

Rilevante in relazione alle attività della commissione giudicatrice e alla ripetizione delle valutazioni tecniche dopo annullamenti parziali. Il TAR dà atto che la commissione è stata riconvocata in modo conforme a legge e alla sentenza precedente, in ossequio all’art. 93.

Articolo 96

Invocato dal ricorrente per chiedere l’esclusione del RTI Manelli per perdita dei requisiti e altri illeciti. Il TAR chiarisce che la verifica del possesso dei requisiti che potrebbero dare luogo a esclusioni ex art. 96 deve avvenire solo nei confronti dell’aggiudicatario, non del secondo graduato, e che comunque la sussistenza di quei presupposti può costituire oggetto di valutazione solo in tale sede.

Articolo 107

Richiamato per la legittimità dell’inversione procedimentale nell’esame delle offerte (prima tecnica/economica, poi amministrativa), e per la correttezza del procedimento seguito dalla stazione appaltante rispetto ai principi di imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori.

Articoli di riferimento