30/07/2026
Art. 71Art. 93Art. 95Art. 96Art. 98Art. 107

Gara Parco della Giustizia Bari: legittimità aggiudicazione e valutazioni discrezionali della commissione - TAR Puglia, Sez. I, 8 luglio 2026

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso principale presentato dal RTI Manelli contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari in favore del RTI Cobar. Manelli contestava la rideterminazione del punteggio relativo a un sub-criterio tecnico (A.2) a seguito di precedente sentenza che aveva imposto una nuova valutazione da parte della commissione giudicatrice. Il TAR ha ritenuto conforme ai principi e al giudicato la rideterminazione, confermando la piena discrezionalità tecnica della commissione, non riscontrando vizi di illogicità o contraddittorietà. Il ricorso incidentale di Cobar (che chiedeva l’esclusione di Manelli) è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto Manelli non era risultata aggiudicataria; comunque, le doglianze di Cobar sono state ritenute nel merito infondate o inammissibili.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due ricorsi: il principale di Manelli, che lamentava l’illegittimità della rideterminazione del punteggio per il sub-criterio qualitativo A.2 in sede di riesame della commissione di gara, e l’incidentale di Cobar, che sollecitava l’esclusione di Manelli per vari motivi (compresa la perdita dei requisiti dopo l’affitto di ramo d’azienda, la mancata dichiarazione di ultrattività dell’offerta, presunti illeciti professionali ed esecuzioni carenti). Il TAR chiarisce che il giudicato precedente imponeva non una mera integrazione motivazionale ma un vero nuovo esercizio valutativo sul sub-criterio A.2; la commissione ha quindi eseguito correttamente la rivalutazione, motivando in modo non illogico o erroneo. Il giudizio tecnico della commissione è sindacabile solo se vi sono palesi incongruenze, travisamenti o irragionevolezza manifesta, che nel caso concreto non sono emersi. Le difese processuali svolte dall’Avvocatura dello Stato non vincolano l’amministrazione nella successiva riedizione del potere. Quanto al ricorso incidentale, il TAR ha ribadito la validità, nelle gare pubbliche, della continuità dei requisiti in caso di affitto di ramo d’azienda (ex art. 16 All. II.12), ha riconosciuto la possibilità di sanare le irregolarità formali nella dichiarazione di conferma dell’offerta e ha ritenuto che le altre cause di esclusione sollevate da Cobar non fossero fondate, in parte per tardività, in parte per carenza di prova, in parte per mancanza di rilevanza in assenza della qualifica di aggiudicatario. Le decisioni della commissione tecnicamente motivate restano insindacabili salvo manifesta abnormità.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo è richiamato per la qualificazione della procedura di gara come 'procedura aperta', nella quale ogni operatore può presentare offerta. La scelta di questa procedura ha assicurato massima trasparenza e partecipazione, garantendo il rispetto dei termini minimi di legge per la presentazione delle offerte.

Articolo 93

È applicato nella parte in cui la Stazione appaltante ha riconvocato la stessa commissione giudicatrice per la rivalutazione tecnica, come previsto in caso di annullamento parziale degli atti di gara. L’operato della commissione, la sua composizione e il riesame sono avvenuti conformemente alle regole di trasparenza e competenza dettate dall’articolo.

Articolo 95

Le cause di esclusione non automatica sono al centro di alcune censure incidentali (ad esempio, gravi infrazioni a norme o illecito professionale). Il TAR illustra che, ai sensi di questo articolo, la stazione appaltante deve motivare e accertare rigorosamente le cause di esclusione, che nel caso concreto non sono risultate provate, né riguardavano l’operatore aggiudicatario.

Articolo 96

Disciplina la possibilità di esclusione durante tutta la procedura per fatti rivelatori di inaffidabilità (comprese false dichiarazioni, illeciti, ecc.). È richiamato a supporto della valutazione che l’esclusione può operare solo in presenza di elementi documentali e attuali; le sole notizie di stampa o situazioni riferite a operatori non aggiudicatari non sono sufficienti per determinare l’esclusione.

Articolo 98

Evidenzia le condizioni e i presupposti per cui un illecito professionale grave può comportare esclusione. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’articolo alle condotte contestate a Manelli, in assenza di sanzioni definitive, accertamenti o comunicazioni obbligatorie non effettuate, respingendo le doglianze incidentali su dichiarazioni fuorvianti e gravi inadempimenti professionali.

Articolo 107

Disciplina il principio generale dell’inversione procedimentale (valutazione offerte tecniche prima della verifica dei requisiti soggettivi), applicata in gara. La sentenza richiama l’articolo a sostegno della legittimità della procedura seguita e della verifica della conformità delle offerte ai criteri della lex specialis, nonché del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Articoli di riferimento