30/08/2025
Art. 57Art. 108

Inammissibilità del ricorso per presunta mancata applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella gara per servizi di pulizia degli aeroporti pugliesi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal R.T.I. Meit Multiservices–Ariete contro l'aggiudicazione a C.M. Service S.r.l. della gara per i servizi di pulizia degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Il ricorrente lamentava la carenza e il non corretto recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli atti di gara e nella lex specialis, sostenendo che ciò avesse viziato la procedura. Il TAR ha ritenuto che il raggruppamento, collocatosi all’8° posto, non avesse dimostrato una lesione concreta derivante dalle presunte carenze: né che le offerte dell’aggiudicatario fossero non conformi ai CAM né che la documentazione di gara avesse impedito agli operatori di formulare offerte consapevoli. È stato inoltre osservato che i concorrenti erano comunque informati dell’obbligo di rispettare i CAM grazie ai chiarimenti forniti in gara. Pertanto, è stata esclusa la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla rinnovazione della gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’assenza di interesse concreto ed attuale della parte ricorrente. Il tribunale sottolinea che per poter ricorrere e ottenere la rinnovazione della gara, un partecipante deve dimostrare una lesione specifica e immediatamente riferibile alla propria posizione. Nel caso di specie, il RTI ricorrente, ottenendo l’ottavo posto, non ha fornito prove che la carenza dei CAM negli atti di gara abbia impedito a lui, o agli altri concorrenti, la possibilità di presentare offerte coerenti con la normativa ambientale. Tutte le imprese partecipanti erano consapevoli della necessità di rispettare i CAM, come emerso dai chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante. Inoltre, il generico richiamo alle normative ambientali non ha inciso sul concreto svolgimento della gara o sulla valutazione delle offerte tecniche, poiché la regolamentazione di settore era comunque nota e rispettata. In assenza di una dimostrazione di lesione diretta o di illegittimità sostanziale che abbia inciso sull’esito della procedura, il TAR ha ritenuto insussistente un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla ripetizione della gara. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L’articolo 57 disciplina l’obbligo di inserire nei documenti di gara clausole e specifiche tecniche che recepiscano i criteri di sostenibilità ambientale (CAM). Il ricorrente fondava il ricorso proprio su una presunta violazione di tale obbligo, lamentando il mancato e generico recepimento dei CAM 2021 negli atti di gara. Il TAR rileva che, nonostante l’apparente genericità dei richiami ai CAM, gli operatori erano comunque messi in grado di formulare offerte conformi ai criteri ambientali, anche grazie ai chiarimenti ufficiali forniti dalla stazione appaltante. La non puntuale declinazione delle prescrizioni dei CAM nell’atto di gara, pertanto, non ha prodotto alcuna lesione concreta o impedimento alla partecipazione consapevole dei concorrenti.

Articolo 108

L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione delle gare, privilegiando l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche sulla base di aspetti ambientali. Nel caso di specie, la gara è stata indetta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che già di per sé impone la valutazione della qualità e della sostenibilità delle offerte. Il TAR sottolinea che la disciplina di gara, pur con i suoi limiti formali, non ha ostacolato una valutazione adeguata delle offerte secondo i parametri rilevanti (inclusi quelli ambientali), né ha impedito ai concorrenti di comprendere e rispettare la regolamentazione di settore.

Articoli di riferimento