Annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 2 per errata applicazione dei criteri di valutazione nell’aggiudicazione di un servizio ASL BAT
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha annullato l’aggiudicazione del Lotto 2 (servizio di consulente del lavoro e gestione buste paga per Sanitaservice ASL BT) a favore di Intelco STP S.r.l., accogliendo il ricorso dello Studio Lacapra. La gara, formalmente indetta secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe stata gestita in modo tale da trasformarsi sostanzialmente in una gara al solo prezzo più basso, senza reale valutazione qualitativa delle offerte tecniche, in violazione delle regole dei contratti pubblici. Il disciplinare di gara è stato dunque ritenuto viziato, così come l’operato della commissione, con necessità di riedizione della procedura.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha riconosciuto che la procedura di gara indetta da ASL BT ha violato le norme di legge, in particolare l’art. 108 d.lgs. 36/2023. Pur essendo richiesto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), il disciplinare ha individuato solo criteri cosiddetti 'tabellari' (automatici), precludendo un confronto effettivo sulla qualità delle offerte e trasformando la selezione in una gara al prezzo più basso. La commissione, quindi, ha attribuito punteggi massimi automatici a quasi tutti i concorrenti su elementi che invece avrebbero dovuto essere valutati discrezionalmente (come esperienza e proposte migliorative), vanificando la ratio della norma che impone di valorizzare i profili qualitativi. Inoltre, l’ASL ha ignorato un proprio parere legale che suggeriva l’annullamento in autotutela della gara per vizio dei criteri. Il TAR ha quindi disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, imponendo una riedizione della procedura secondo criteri correttamente applicati.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato a fondamento del motivo di ricorso per la necessità che la procedura garantisse il miglior rapporto qualità/prezzo, la trasparenza e la concorrenza, principi che invece sono stati violati dalla trasformazione della gara in una competizione solo sul prezzo, senza reale valutazione qualitativa.
Richiamato in quanto si trattava di una procedura aperta prevista dall’art. 71; il rispetto delle regole sulla pubblicità e la tempistica della procedura stessa non è stato contestato dal TAR, ma la corretta applicazione rimane a monte della regolarità della gara.
Citato tra le presunte violazioni dalla parte ricorrente in relazione alle cause di esclusione automatica, ma non dirimente per la decisione, dato che la sentenza non si concentra su esclusioni di operatori, bensì su vizi dei criteri e della valutazione dell’offerta.
Similmente all’art. 94, viene citato fra i motivi di censura (cause non automatiche di esclusione), ma il TAR non ne fa applicazione diretta, essendo la questione centrale quella dei criteri di aggiudicazione e del loro concreto utilizzo.
È la disposizione centrale del giudizio: il TAR ritiene violato l’art. 108, in particolare il comma 4, che impone – in caso di aggiudicazione secondo OEPV – la reale valorizzazione degli elementi qualitativi e la predisposizione di criteri che garantiscano un confronto effettivo sulla qualità tecnica delle offerte. Il disciplinare di gara e l’operato della commissione hanno invece svuotato di contenuto l’OEPV, rendendo la gara assimilabile a una gara al prezzo più basso.



