Annullamento dell'aggiudicazione per errata applicazione dei criteri OEPV nella gara per consulenza fiscale ASL BT
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha annullato l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara indetta dall’ASL Barletta-Andria-Trani per servizi di consulenza fiscale e commerciale. Il ricorso, proposto dal secondo classificato, lamentava l’errata applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): la Commissione aveva attribuito i punteggi tecnici in modo automatico e tabellare, senza reale valutazione qualitativa, violando così la normativa. Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 e all’eccesso di potere, ordinando la riedizione della gara secondo criteri corretti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza censura la gara per aver violato i principi e le regole che disciplinano il criterio dell’OEPV. Sebbene la documentazione di gara prevedesse formalmente la valutazione tecnica secondo criteri qualitativi, questi sono stati di fatto svuotati, attribuendo punteggi fissi e automatici (criteri tabellari) anche su elementi – come l’esperienza e le possibilità di miglioramento – che la legge vuole valutati con discrezionalità e comparazione tra le offerte. Questa modalità ha trasformato la gara in un confronto meramente economico, indebitamente assimilabile a una gara al prezzo più basso. Il TAR fa leva in particolare sull’art. 108, che impone di valorizzare effettivamente la qualità nell’ambito dell’OEPV, e rileva l’invalidità della lex specialis e degli atti di gara fondati su un errato approccio valutativo. Di conseguenza, annulla gli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, ordinando la ripetizione della gara. La decisione riafferma la centralità del giudizio qualitativo nei servizi intellettuali e la necessità di rispettare i principi di trasparenza, par condicio e concorrenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato in relazione all’obbligo della stazione appaltante di perseguire il miglior risultato nella gara secondo trasparenza, concorrenza e miglior rapporto qualità/prezzo. La violazione di questo principio è stata desunta dal modo in cui sono stati attribuiti i punteggi tecnici, vanificando ogni effettivo confronto qualitativo tra le offerte.
Rilevante perché la gara impugnata è stata svolta con procedura aperta ex art. 71. Non è però motivo fondante della decisione, ma contestualizza la tipologia della gara e l’accessibilità a tutti gli operatori economici.
Citato nei motivi di ricorso in quanto la parte ricorrente lamentava cause di esclusione automatica e la violazione del principio di immodificabilità soggettiva dell’operatore; tuttavia, il TAR non si sofferma specificamente su tale profilo, concentrandosi sull’illegittimità nella valutazione tecnica e nell’applicazione del criterio OEPV.
Anch’esso citato nelle censure relative a possibili cause di esclusione non automatica e al rispetto dei principi di integrità nella gara. Il TAR non si sofferma su esclusioni specifiche, ma richiama tali principi in relazione al corretto svolgimento della procedura e all’attribuzione dei punteggi.
Richiamato tra i vizi lamentati dal ricorrente in relazione alle garanzie di partecipazione, ma non diviene centrale nella motivazione del TAR, che si concentra sulla valutazione tecnica e sull’applicazione dei criteri OEPV.
Centrale nella decisione: il TAR fonda l’accoglimento del ricorso sulla violazione dell’art. 108, il quale impone – in caso di OEPV – la valorizzazione qualitativa e la comparazione effettiva tra le offerte tecniche. Il disciplinare e la condotta della Commissione sono stati ritenuti illegittimi perché hanno trasformato la gara in una competizione meramente economica, senza reale giudizio qualitativo, in contrasto con la norma.
Invocato tra i motivi di ricorso con riferimento alle modifiche soggettive dell’aggiudicatario e alla possibilità di annullamento del contratto eventualmente stipulato. Tuttavia, nella motivazione il TAR non si sofferma su modifiche contrattuali, focalizzandosi sull’illegittimità della procedura a monte.



