02/04/2026
Art. 35Art. 36Art. 90

Accesso integrale agli atti di gara e limiti di riservatezza nelle procedure d’appalto: il caso dell’Aeroporto di Bologna

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso della società Consoli S.p.a., seconda classificata nella gara per i servizi di pulizia all’Aeroporto di Bologna, riconoscendole il diritto di accesso integrale ai documenti tecnici ed economici presentati dall’aggiudicataria La Lucente S.p.a. Il Tribunale ha rilevato che la Stazione appaltante aveva illegittimamente oscurato parte delle offerte senza fornire un’adeguata motivazione né accertare la reale sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Ha inoltre precisato che il diritto di accesso per fini difensivi non richiede la prova dell’indispensabilità dei documenti, ma solo della loro strumentalità alla tutela giurisdizionale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nelle procedure di gara pubblica, l’accesso agli atti dei primi cinque classificati (come previsto dal nuovo Codice degli Appalti) è una regola volta a garantire trasparenza e diritto di difesa. Le richieste di oscuramento di parti delle offerte devono essere specificamente motivate dall’operatore che vi ha interesse e la stazione appaltante deve decidere con motivazioni puntuali e basate su criteri normativi. Nel caso di specie, la Stazione appaltante ha accolto in modo generico l’istanza di riservatezza dell’aggiudicataria senza valutare concretamente la natura dei dati oscurati, violando i principi di trasparenza, motivazione e diritto di difesa del concorrente. Il TAR ha anche escluso che l’accesso debba essere subordinato alla dimostrazione della ‘indispensabilità’ in senso stretto dei documenti ai fini della difesa: è sufficiente che sia funzionale all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, come già previsto dalla giurisprudenza e dalla legge 241/1990. Il ricorso è stato dunque accolto: la Stazione appaltante dovrà consegnare integralmente la documentazione richiesta entro 10 giorni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 disciplina il bilanciamento tra l’accesso agli atti di gara e la tutela della riservatezza. Nella sentenza viene richiamato per chiarire che la limitazione dell’accesso è ammissibile solo in presenza di un concreto e motivato interesse alla riservatezza, in particolare nella presenza di segreti tecnici o commerciali, e che tali limitazioni devono essere motivatamente accertate dalla stazione appaltante. Nel caso concreto, la generica richiesta di segretezza dell’aggiudicataria e l’assenza di puntuali motivazioni da parte della Stazione appaltante ha comportato la violazione dell’articolo 35.

Articolo 36

L’articolo 36 regola la procedura di accesso e impugnazione delle decisioni di oscuramento nelle gare pubbliche. È centrale nella sentenza sia per la descrizione delle tempistiche per proporre ricorso (il Tribunale chiarisce che il termine decorre dalla conoscenza effettiva dell’oscuramento, e non dalla sola comunicazione di aggiudicazione), sia per la previsione procedurale che obbliga la stazione appaltante a motivare le decisioni su richieste di oscuramento. La sentenza applica l’art. 36 anche nell’ordinare il rilascio dei documenti integrali entro 10 giorni.

Articolo 90

L’articolo 90 viene citato per regolare la comunicazione dell’aggiudicazione della gara e degli atti relativi agli offerenti, prevedendo la tempestiva trasmissione delle informazioni rilevanti alle parti e la possibilità di non divulgare alcune notizie solo ove vi sia rischio per la concorrenza o altri interessi tutelati. La sentenza conferma che questi limiti devono essere motivati e specifici e che, nel caso concreto, la stazione appaltante non ha fornito motivazioni sufficienti a giustificare l’oscuramento delle offerte.

Articoli di riferimento