Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto per sistemi di videosorveglianza nei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso della Engine S.p.A. contro l’aggiudicazione dell’appalto, a favore di Traffic Tecnology S.p.A., relativo alla fornitura e installazione di sistemi di rilevamento infrazioni semaforiche. La ricorrente lamentava presunte irregolarità nelle offerte, nei criteri di valutazione e nella verifica di anomalia, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, il subentro o il risarcimento. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, accertando la correttezza dell’operato della stazione appaltante, la congruenza delle offerte e la discrezionalità tecnica delle valutazioni, confermando quindi la legittimità dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su una dettagliata disamina delle censure sollevate da Engine S.p.A. Le contestazioni riguardavano sia la pretesa genericità e inadeguatezza tecnica dell’offerta di Traffic Tecnology S.p.A., sia presunti vizi nell’assegnazione dei punteggi, nei criteri adottati dalla commissione, nella verifica di congruità dell’offerta e nei tempi di manutenzione offerti dall’aggiudicataria. Il TAR ha respinto ciascun rilievo, evidenziando come, una volta acquisita l’offerta tecnica integrale e la documentazione di gara, fosse dimostrata la piena rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi, alle previsioni della lex specialis, nonché alle normative tecniche di settore. In particolare, è stato accertato che la telecamera proposta rientrava tra quelle ammesse dalla normativa vigente; il range di temperatura risultava rispettato; anche in tema di funzionalità (come il riconoscimento targhe e la verifica assicurativa) la lex specialis imponeva requisiti più limitati di quanto sostenuto da Engine. La valutazione delle offerte tecniche, secondo costante giurisprudenza, costituisce espressione di discrezionalità tecnica insindacabile salvo manifesta irragionevolezza, che non è emersa nella vicenda. Parimenti la verifica di anomalia dell’offerta è avvenuta all’esito di adeguate valutazioni tecniche, non inficiate da errori manifesti. Complessivamente, la sentenza conferma il principio secondo cui il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni tecniche dell’amministrazione salvo evidenti vizi di logicità, travisamento o abnormità, in questo caso non riscontrati.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato per stabilire il quadro dei principi generali (buon andamento, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza) che regolano le gare pubbliche; la sentenza richiama la piena coerenza dell’operato della stazione appaltante rispetto a tali principi, respingendo doglianze sulla violazione della trasparenza, concorrenza o par condicio.
Il principio della fiducia viene richiamato a sostegno della legittimità delle valutazioni tecniche della stazione appaltante e del margine di autonomia decisionale riconosciuto ai funzionari, salvo casi di manifesta violazione o grave negligenza, qui non riscontrati.
Serve da criterio interpretativo generale: nella motivazione si sottolinea che la disciplina applicata deve essere letta in coerenza con i principi generali del codice, inclusi quelli richiamati dagli articoli 1 e 2, e in adesione al principio del risultato.
Richiamato, tra l’altro, nelle contestazioni di parte ricorrente, per sostenere che l’amministrazione avrebbe violato i principi di buona fede e tutela dell’affidamento; la sentenza ritiene invece rispettati questi principi in quanto la procedura è risultata trasparente, motivata e coerente con la lex specialis.
Indicata in merito alla corretta scelta della procedura di gara (aperta) e alla necessità di assicurare parità di trattamento e riservatezza delle informazioni durante tutte le fasi; la sentenza rileva il rispetto delle procedure e la non violazione della par condicio.
Rilevante per la comunicazione degli atti di aggiudicazione e delle motivazioni ai partecipanti, che è avvenuta secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla norma, come riconosciuto dal TAR.
Invocato dalla ricorrente per chiedere l’esclusione dell’aggiudicataria per presunte dichiarazioni mendaci e/o gravi illeciti professionali; il TAR ha respinto queste doglianze, non ravvisando alcuna delle cause di esclusione non automatica previste dalla norma.
Collegato ai motivi di esclusione e al regime delle autodichiarazioni degli operatori: la sentenza afferma come non siano emerse le condizioni per l’esclusione dell’aggiudicataria nel corso della procedura, né siano stati provati comportamenti rilevanti ai sensi della norma.
Contestato dalla ricorrente in relazione a un presunto illecito professionale grave dell’aggiudicataria; il TAR ha ritenuto non provata alcuna situazione tale da integrare il grave illecito professionale idoneo a determinare l’esclusione dall’appalto.
Rilevante in quanto fissa i principi generali per la selezione degli operatori, il rispetto della documentazione di gara e l’assenza di cause di esclusione; la sentenza conferma che la valutazione delle offerte è avvenuta nel rispetto di tali principi, con imparzialità e trasparenza.
Fondamentale per la determinazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il TAR afferma che la commissione ha correttamente applicato i criteri di valutazione tecnica e il relativo bilanciamento qualità/prezzo, come previsto dall’articolo.
La norma sulla verifica delle offerte anormalmente basse è richiamata per contestare la congruità dell’offerta aggiudicataria; la sentenza ritiene invece che il subprocedimento di verifica sia stato correttamente condotto, che non erano necessari ulteriori adempimenti istruttori e che la decisione della stazione appaltante ricade nell’ambito della sua discrezionalità, insindacabile salvo errore manifesto.



