Legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto per la pulizia delle aree aeroportuali dell’Aeroporto di Bologna e limiti all’accesso agli atti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato da Consoli S.p.A. contro l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di pulizia aeroportuale a favore de La Lucente S.p.A., ritenendo infondate le doglianze relative alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del progetto di riassorbimento del personale e per presunta non congruità dei costi della manodopera. La procedura e le clausole inserite nella lex specialis risultano legittime, sia in merito al soccorso istruttorio sia per la previsione della revisione prezzi. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibili le istanze di accesso agli atti oscurati, richiamando un precedente giudicato negativo su analoga richiesta. Il ricorso incidentale di La Lucente S.p.A. è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, valutando il ricorso di Consoli S.p.A., ha chiarito che per l’appalto in oggetto, rientrante nei cosiddetti 'settori speciali', non trova diretta applicazione l’art. 102 del Codice degli appalti, che disciplina i progetti di riassorbimento del personale. La lex specialis di gara e la normativa di settore richiedevano solo l’impegno al rispetto della clausola sociale, regolarmente assunto dall’aggiudicataria. Anche la questione sulla mancata previsione negli importi offerti degli aumenti salariali derivanti dal rinnovo del CCNL è stata superata grazie all’applicazione della revisione prezzi, disciplinata dalla documentazione di gara e dall’art. 60 del Codice. Il criterio di valutazione delle offerte adottato dalla commissione è stato ritenuto trasparente, proporzionale e ragionevole. Infine, in materia di diritto di accesso, il collegio ha richiamato il giudicato sfavorevole già formato su precedenti richieste, rendendo inammissibili ulteriori istanze istruttorie. Per effetto della reiezione del ricorso principale, il ricorso incidentale di La Lucente S.p.A. perde rilievo e viene dichiarato improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato viene richiamato per giustificare l’utilizzo del soccorso istruttorio e la valutazione dell’idoneità dell’impegno assunto dall’aggiudicataria in tema di clausola sociale, valorizzando la concretezza e la finalizzazione dell’attività amministrativa al buon andamento e al conseguimento dell’interesse pubblico.
La disposizione è richiamata per l’accesso agli atti di gara. Il TAR nega ulteriori istanze di accesso a documentazione oscurata (offerte tecniche e giustificativi), soprattutto ove già decisa da precedente giudicato, conformemente ai limiti di riservatezza e tutela dei segreti tecnici e commerciali previsti dalla norma.
L’articolo è rilevante per le procedure di accesso agli atti di gara attraverso la piattaforma digitale, regolamentando come e quando le offerte possano essere oscurate e le modalità di impugnazione delle decisioni sul punto. Il TAR ricorda che, a seguito del giudicato del Consiglio di Stato, ulteriori richieste di accesso sono inammissibili.
La norma sulle clausole sociali viene applicata come unico presidio di tutela per la continuità occupazionale nei settori speciali. La stazione appaltante ha richiesto e verificato l’impegno dell’aggiudicataria al rispetto della clausola sociale, ritenendo sufficiente la conformità all’articolo per garantire la legittimità dell’affidamento.
L’articolo è posto a fondamento della previsione della revisione prezzi, consentendo di adeguare il corrispettivo dell’appalto in occasione di variazioni dei costi della manodopera, come quelle derivanti dal rinnovo del CCNL. Questa previsione viene ritenuta legittima e conforme sia al Codice che ai documenti di gara.
Richiamato per le modalità e i termini delle comunicazioni di aggiudicazione, e per il collegamento tra la comunicazione dell’esito e l’eventuale esercizio del diritto di accesso e impugnazione delle decisioni sull’oscuramento delle offerte.
Rilevante nella parte in cui il TAR afferma che, anche qualora fosse stata applicabile la disciplina ordinaria degli appalti, la mancata allegazione del progetto di riassorbimento avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di irregolarità della documentazione amministrativa rimediabile ai sensi dell’articolo.
Il TAR esclude la diretta applicabilità dell’articolo alla procedura de qua trattandosi di gara nei settori speciali (aeroportuali), sottolineando che solo le clausole sociali generali (art. 57) sono applicabili in tali settori, non le specifiche previsioni dell’art. 102 che non sono richiamate dal libro III e dagli articoli di raccordo del Codice.
L’articolo è implicato nella parte in cui il TAR conferma l’applicazione delle regole speciali (Libro III) alla gara in oggetto, rimandando l’operato della stazione appaltante alle procedure di selezione e alla corretta applicazione dei requisiti di partecipazione previsti per i settori speciali.
Il richiamo è indiretto; viene citato tra le norme applicabili nei settori speciali, rafforzando la tesi per cui molte delle disposizioni del Libro II (appalti ordinari) non trovano diretta applicazione.
Analogamente a quanto per gli articoli 167 e 168, l’articolo è citato per evidenziare il quadro regolamentare speciale che disciplina la scelta del contraente nei settori speciali e la limitazione della diretta applicabilità di alcune norme generali del Codice.



