07/01/2026
Art. 41Art. 71Art. 108Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione in gara per servizi educativi: costi della manodopera e verifica dell’anomalia dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto dalla seconda classificata avverso l’aggiudicazione, da parte del Comune di Pavullo nel Frignano, della gara per servizi educativi e inclusione scolastica, confermata in favore della Cooperativa Dolce. La ricorrente contestava l’incongruità del costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria e la presunta omissione di voci di spesa (come le spese generali e l’utile d’impresa), ritenendo inoltre errate le modalità di calcolo adottate. Il TAR ha giudicato corretto l’operato della stazione appaltante e legittima la variazione del divisore orario per il calcolo del costo della manodopera, purché congruamente giustificata rispetto all’organizzazione concreta del concorrente. Il ricorso è stato respinto e la sentenza rafforza il principio di flessibilità nella valutazione delle offerte, specie negli appalti ad alta intensità di manodopera.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla valutazione della correttezza del procedimento amministrativo seguito dalla stazione appaltante in relazione alla verifica della congruità dell’offerta economica della Cooperativa Dolce, segnalata come potenzialmente anomala dalla ricorrente Domus Assistenza. Il Tribunale, premessa la possibilità per i concorrenti di derogare alle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro laddove ciò sia congruamente motivato in relazione all’organizzazione d’impresa (ad esempio uso diffuso di personale part-time), ha ritenuto giustificata la modifica del divisore orario applicato dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato nelle tabelle ministeriali. Tale scelta organizzativa non incide sulla legittimità dell’offerta, purché siano comunque rispettati i minimi salariali. Quanto alle spese generali e all’utile d’impresa, il TAR ha ribadito che la loro puntuale esposizione non era richiesta dalla lex specialis per questo appalto di servizi a prevalente incidenza del costo del lavoro, e che nelle cooperative sociali la presenza di utile non è elemento indefettibile per la sostenibilità dell’offerta. La stazione appaltante, pertanto, ha operato correttamente, limitando la verifica delle giustificazioni alle voci di costo realmente rilevanti. La sentenza, infine, sottolinea che le tabelle ministeriali sono parametri di riferimento ma non vincolanti, e che la verifica di anomalia si concentra sulla sostenibilità generale dell’offerta e sul rispetto della normativa in materia di lavoro.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 viene invocato dalla ricorrente per contestare la congruità della determinazione del costo della manodopera e la modalità di calcolo della stessa, invocando il rispetto dei livelli progettuali e dei relativi computi. Il TAR stabilisce che, pur nel rispetto dei livelli minimi progettuali e delle regole di trasparenza e attendibilità, è consentito modificare i parametri del costo del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali qualora vi sia una giustificazione legata all’organizzazione aziendale. Il principio del cosiddetto ‘ribasso temperato’ del costo della manodopera è stato richiamato proprio in forza dell’articolo 41, che non impone l’inderogabilità delle stime tabellari quando sussistano giustificazioni plausibili e documentate.

Articolo 71

L’articolo 71 è richiamato per la legittimità della procedura aperta utilizzata per l’affidamento dell’appalto. Non viene messo in discussione nell’iter decisionale del TAR, che conferma la regolarità della gara svoltasi secondo le regole della procedura aperta, con la partecipazione di più operatori economici e la valutazione delle offerte secondo i criteri annunciati nei documenti di gara.

Articolo 108

L’articolo 108 è citato in relazione ai criteri di aggiudicazione. La ricorrente contestava la scelta delle voci di costo da valutare e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR conferma che l’aggiudicazione è avvenuta correttamente secondo il criterio previsto dall’articolo 108, con la predominanza dell’aspetto tecnico ed economico, e con un vaglio delle offerte concentrato sulle voci rilevanti (in questo caso il costo della manodopera), come previsto anche dalla legge per gli appalti ad alta intensità lavorativa.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. La sentenza si sofferma su questo aspetto esaminando la procedura seguita dalla stazione appaltante per la verifica della congruità dell’offerta della Cooperativa Dolce. Il TAR ha ritenuto adeguata la richiesta e l’esame delle giustificazioni per la voce del costo del lavoro, specificando che la stazione appaltante non è obbligata a chiedere chiarimenti su ogni singola voce se la sostenibilità complessiva dell’offerta è garantita. Il procedimento di verifica è stato giudicato conforme all’articolo 110, con particolare attenzione al rispetto dei costi minimi salariali e all’assenza di elementi di insostenibilità o violazione di obblighi retributivi.

Articoli di riferimento